Pignoramento presso terzi: le nuove norme del 2013

Modifiche alle norme del codice di procedura civile che riguardano il pignoramento presso terzi.

- di Avv. Paolo Alfano
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Pignoramento presso terzi: le nuove norme del 2013

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha modificato alcune norme relative alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi. Spicca, oltre ad un utilizzo maggiore della p.e.c. per le dichiarazioni, l’inserimento della regola secondo la quale la mancata dichiarazione del terzo è da considerarsi come riconoscimento di un credito non contestato.

Ecco le modifiche apportate:


20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 543, secondo comma:

a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono inserite le seguenti parole: «nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;
b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;

2) all`articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;

3) l`articolo 548 è sostituito dal seguente:
«Art. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo). – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»;

4) l`articolo 549 è sostituto dal seguente:
«Art. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). – Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza.
L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui allÂ’articolo 617.».

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

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