Altra lezione delle SS.UU., questa volta sul giudicato implicito: Sentenza n. 26242/14
La rilevabilita' d'ufficio della nullita' e giudicato implicito. Cassazione a Sezioni Unite Sentenza n. 26242 del 12/12/2014

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione di tanto in tanto emettono sentenze che più che meri provvedimenti sembrano veri e propri trattati sull'argomento. Nella lunga (84 pagine) motivazione della Sentenza n. 26242 del 12/12/2014 la Corte di Cassazione (in uno con sentenza dello stesso tenore sempre a SS.UU. del 12/12/2014 n° 26243) affronta in modo articolato, con analisi approfondita dello stato dell'arte nel quale va ad inserirsi il provvedimento, il tema della formazione del giudicato implicito e della possibilità della autonoma declaratoria di nullità del negozio giuridico sottostante la questione esaminata.
La questione sottoposta alla Suprema Corte, definita di "particolare importanza", riguardava la "individuazione delle condizioni per la formazione e l'estensione dell'efficacia del c.d. giudicato implicito esterno riguardante la sentenza di rigetto della domanda di risoluzione rispetto alla successiva azione di nullità concernente lo stesso contratto". In altre parole se vi possa essere la formazione di cosa giudicata (implicitamente) in merito alla possibile - ma non richiesta - declaratoria di nullità nel giudizio che definisce - con reiezione - la domanda di risoluzione del contratto.
Alle Sezioni Unite veniva richiesto di esprimersi, altresì, in ordine ad ulteriore questione di massima di particolare importanza rispondente al quesito "se la nullità del contratto possa essere rilevata d'ufficio non solo allorché sia stata proposta domanda di adempimento o di risoluzione del contratto ma anche nel caso in cui sia domandato l'annullamento del contratto stesso".
La lunga analisi svolta dalla Suprema Corte viene divisa in capitoli, come fosse una monografia, e porta il lettore ad affrontare e sviscerare ogni singola tipologia possibile di formazione ( o non formazione ) del giudicato implicito, dando indicazioni sui poteri del magistrato che si trova ad esprimersi in presenza di un provvedimento giò formatosi ad opera di altra corte.
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare importanza nella seconda decisione), hanno affermato il principio secondo il quale il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione per qualunque motivo, annullamento, rescissione, nonché in caso di impugnativa per la declaratoria della nullità per altro motivo o solo parziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una individuata “ragione più liquida”, ha l’obbligo di rilevare - e, correlativamente, di indicare alle parti - l’esistenza di una causa di nullità negoziale, pure se di natura speciale o “di protezione”, ed ha, di conseguenza, ove le parti non ne abbiano chiesto l’accertamento in via principale od incidentale in esito all’indicazione del giudice, la facoltà (salvo per le nullità speciali che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) di dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio e, quindi, di rigettare, per tale ragione, la domanda originaria, ovvero, in presenza di tale istanza, di dichiarare la nullità del negozio direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione.
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