Corte di Cassazione sull'accertamento del tasso alcoolemico mediante prelievo ematico

Corte di Cassazione (Ordinanza 24 febbraio 2014, n. 4405) Accertamento del tasso alcoolemico mediante prelievo ematico: legittimita', condizioni, rifiuto del conducente e conseguenze.

- di Avv. Emanuele Cucchi
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Corte di Cassazione sull'accertamento del tasso alcoolemico mediante prelievo ematico

La corte di Cassazione in una recente pronuncia (Cass. Civile Sez. VI Ordinanza 24 febbraio 2014, n. 4405) ha analizzato gli effetti giuridici di un eventuale rifiuto del conducente a sottoporsi al prelievo ematico finalizzato ad accertare lo stato di ebbrezza.

In tema di guida in stato di ebbrezza l’art.186 c.d.s. prevede per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, che le forze di polizia possano, al fine di accertare lo stato di ebbrezza, richiedere alle strutture sanitarie l’accertamento del tasso alcolemico.

Presso tali strutture il tasso alcolemico può essere accertato tramite l’esame ematico.

La Suprema Corte ha in primo luogo stabilito che tale tipo di accertamento è legittimo essendo un tipo di esame “proprio delle strutture sanitarie e ad esse confacente per la accuratezza dei risultati e la affidabilità della sede scientifica” ed in secondo luogo ha chiarito che il rifiuto del conducente di sottoporsi al prelievo ematico configura il reato previsto dal’art.186 comma 7 c.d.s.

E’ diritto dell’indagato rifiutare di sottoporsi al prelievo ematico la cui unica ragione sia quella di accertare lo stato di ebbrezza, trattandosi di esame invasivo, ma tale rifiuto, ponendosi come ostacolo all’accertamento di un reato, integra a sua volta un’ipotesi di reato (186 comma 7 c.d.s.).

Da un punto di vista sanzionatorio il rifiuto di sottoporsi all’esame ematico, richiesto dalle forze di polizia, da parte del conducente sottoposto alle cure mediche equivale a commettere la forma più grave di guida in stato di ebbrezza (quella prevista dall’art.186 comma 2 lett.c).

Le pene previste sono esattamente le stesse e per tale motivo sembrerebbe conveniente sottoporsi agli accertamenti sperando che l’esito degli stessi, anche se positivo, possa configurare una forma meno grave di guida in stato di ebbrezza (ottenendo nella peggiore delle ipotesi lo stesso risultato che si otterrebbe rifiutandosi).

Altro aspetto molto importante analizzato dalla Suprema Corte nell’ordinanza è quello del preventivo avviso alla persona sottoposta al prelievo ematico della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (diritto espressamente previsto dall’art. 114 disp. Att. C.p.p.).

Tale tipo di accertamento, se richiesto dalla polizia giudiziaria a fini di indagine, rientra in quelli delineati e descritti dall’art.354 c.p.p. e pertanto sottoposti, a fini di validità, alle garanzie difensive previste dagli art.li 356 c.p.p. e 114 disp. Att. C.p.p.

La Corte nella motivazione dell’ordinanza (ove richiama un suo significativo precedente: Cass. Pen. Sez. IV N.6755 del 06.11.2012) collega il diritto all’avvertimento previsto dall’art.114 disp. Att. C.p.p (avvertimento del diritto all’assistenza del difensore) alla finalità del prelievo ematico prevedendone la necessità solo nel caso in cui l’esame sia richiesto dalle forze dell’ordine al fine di accertare la responsabilità penale per guida in stato di ebbrezza.

Se il prelievo ematico venisse, invece, effettuato dai medici nell’ambito di una fase terapeutica o per immediati accertamenti di Pronto Soccorso, l’avviso previsto dall’art.114 delle disposizioni attuative del c.p.p. non sarebbe necessario e l’esame eseguito potrebbe essere utilizzato (indipendentemente, peraltro, da un eventuale consenso dell’interessato che diverrebbe irrilevante) per accertare il reato di guida in stato di ebbrezza con buona pace per le garanzie difensive.

In quest’ultimo caso, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo potrebbe essere utilizzato il referto medico trattandosi di documento che, a norma dell’art.234 c.p.p., avrebbe valore di prova nel processo.

 

 

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