Competenza Territoriale nei giudizi riguardanti il Trattamento Dati Personali
Fra Titolare e Responsabile del trattamento dati; l'individuazione della competenza territoriale secondo Corte di Cassazione (ord 22526/14)
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La Corte di Cassazione, con interessante ordinanza del 23 ottobre 2014, n. 22526, si pronuncia in regolamento di competenza sulla competenza territoriale in materia di trattamento dati personali.
L'azione parte da un ex funzionario di cancelleria che lamentava la violazione del suo diritto alla riservatezza nei confronti della dirigente del personale amministrativo del Tribunale presso cui lavorava. Più precisamente la condotta censurata dall'istante era la redazione e l'invio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze di un “esposto nel quale la dirigente riferiva di precedenti procedimenti disciplinari da lei stessa intentati nei confronti del funzionario”.
La Corte richiama i principi generali della materia e in particolare la disciplina di tutela dei dati personali la quale indica che il foro esclusivo è quello del luogo di residenza del titolare del trattamento.
Nel caso di specie si trattava di un ufficio giudiziario.
Il titolare del trattamento, in questo caso, è da individuarsi nella persona fisica che ha la rappresentanza di tale ente, e pertanto nel Presidente del tribunale, e non già nel Cancelliere, che nella specie risulta (come dal medesimo indicato nei propri scritti difensivi nonché ex actis) rivestire la diversa veste di responsabile del trattamento.
Di seguito il testo della ordinanza Corte di Cassazione, 26 giugno – 23 ottobre 2014, n. 22526
Ritenuto in fatto
Il sig. M.G. propone istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza Trib. Firenze 15/2/2013 declinatoria della propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Pistoia in relazione a domanda dal medesimo proposta ex art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 nei confronti della sig. S.R. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della dedotta violazione del suo diritto alla riservatezza ex art. 10 d.lgs. n. 150/2011 (già art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003).
Declinatoria motivata argomentando dal rilievo che la domanda si fonda sulla dedotta comunicazione a terzi (il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze) da parte della S. di notizia concernente la sua “sfera personale”, trattandosi di procedimento disciplinare di cui la medesima era a conoscenza in ragione della sua qualità di dirigente del personale amministrativo del Tribunale di Firenze, ove il predetto aveva prestato servizio in qualità di addetto di cancelleria, e della circostanza di avere in tale qualità la predetta provveduto ad irrogare le sanzioni disciplinari.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
Con requisitoria scritta d.d. 10/10/2013 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, con conseguentemente declaratoria della competenza del Tribunale di Firenze.
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