Famiglia: l'assegno di mantenimento è soggetto a prescrizione?

Una nuova visione della prescrizione ex art 2941 n 1 c.c. della Corte di Cassazione (Sentenza del 4 aprile 2014, n. 7981) in materia di assegno di mantenimento.

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Famiglia: l'assegno di mantenimento è soggetto a prescrizione?

Secondo il codice civile, all'art. 2941 (Sospensione per rapporti tra le parti) "la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi".
Pertanto il diritto all'assegno di mantenimento a favore del coniuge, da questi non richiesto e non sollecitato per la durata della prescrizione deve intendersi prescritto?

Di primo acchito si potrebbe dedurre che i coniugi separati sono ancora coniugi ed eventualmente la prescrizione potrà essere invocata solamente dopo il divorzio mentre durante la separazione dovrebbe rimanere sospeso il termine (termine di prescrizione che, ricordiamo, è quinquennale).
Ma la questione è più complessa, secondo la vigente giurisprudenza di cui la sentenza da ampio conto.

Innanzitutto già è stato deciso in talune sentenze che la ratio della disposizione contenuta nell'art. 2941 c.c., intesa ad evitare che la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge debitore si risolva in un vantaggio per il medesimo, non ricorre nell'ipotesi del coniuge separato, in quanto in tal caso l'unità familiare è già entrata in crisi e si è già verificato un intervento giudiziale nel momento della pronuncia della separazione.

Secondo la Suprema Corte ( Sentenza del 4 aprile 2014, n. 7981 )  "i rapporti patrimoniali fra coniugi separati non si atteggiano in maniera diversa rispetto ai coniugi già divorziati, per i quali la prescrizione non viene sospesa".

Il precedente e diverso orientamento della Corte di Cassazione e nella causa invocato dalla ricorrente "risale alla nota pronuncia della Corte costituzionale n. 35 del 1976 e alla decisione di questa Corte del 23 agosto 1985, n. 4502,sostanzialmente fondate sul tenore letterale della norma di cui all'art. 2941 n. 1 c.c. e sul rilievo che il regime di separazione dei coniugi comporta una mera attenuazione e non l'elisione del vincolo scaturente dal matrimonio".

Ma, spiega la corte, i tempi cambiano.

Scrive nella parte motiva, la Suprema Corte che "l'evoluzione del quadro normativo e della stessa coscienza sociale consentono di confermare la tesi sostenuta dalla Corte territoriale" (Corte di Appello di Torino).

E conclude motivando: "in generale, deve rilevarsi che l'interpretazione che qui viene accolta della norma contenuta nell'art. 2941 n.l  codice civile sia da inquadrarsi nel generale e progressivo fenomeno di valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto al principio della conservazione dell'unità familiare che per lungo periodo si è imposta come elemento fondante dell'interpretazione delle norme e dell'individuazione dei principi posti a fondamento del diritto di famiglia".

 

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