La sentenza preparata prima della discussione rende invalida la decisione?
La Corte di Cassazione in merito ad alcuni casi di potenziale invalidità del provvedimento decisorio (Sentenza del 21 maggio 2014, n. 11259)

Tre interessanti questioni affrontate dalla Corte di Cassazione con Sentenza del 21 maggio 2014, n. 11259:
1) la predisposizione della sentenza prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione orale rende viziato il provvedimento?
2) nel caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies la mancata lettura del dispositivo in udienza crea un vizio del provvedimento sanzionabile con la nullità?
3) proporre appello ad una sentenza del Giudice di Pace preso la Corte d'Aeppllo anzichè il Tribunale quali conseguenze porta?
Quanto al primo questito, la Corte di Cassazione ha stabilito che la predisposizione ad opera del giudice, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, di una bozza di decisione da rendere ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. non è nulla, né lede il diritto di difesa, in quanto attività prodromica alla decisione, suscettibile di conferma o di modifica all’esito della discussione delle parti.
E continua affermando "non sussite alcuna norma processualcivilistica che impedisca al relatore di un collegio giudicante ... di predisporre il dispositivo stesso prima che si addivenga alla deliberazione della decisione ... Né una siffatta evenienza nel suo fisiologico inverarsi appare lesiva del diritto di difesa ... Sicché la predisposizione del dispositivo si atteggia, alfine, come una mera, ma meditata, ipotesi di decisione ...".
Quanto al secondo quesito, se il dispositivo della sentenza debba essere necessariamente letto in udienza, la Suprema Corte afferma: "la sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies cod.prov. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione". Se ne deduce tuttavia, a contrario, che qualora manchi la lettura ed il giudice tardi nel deposito, il provvedimento sarà inficiato di nullità.
Infine, curioso il caso ma capita anche questo, cosa accade a proporre appello ad una sentenza del Giudice di Pace presso Corte d'Appello?
La sentenza impugnata per cassazione aveva ritenuto che "il principio stabilito dall'art. 50 cpc secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dalla impugnazione (determinando la cd traslatio judicii) non trova applicazione quando questa sia stata proposta ad un giudice incompetente per grado ... ".
La Corte di Cassazione richiama propri precedenti e non si discosta da quanto appena visto.
Scrive la S. C. "la competenza (sui generis e, quindi, non riconducibile a quella contemplata dall'art. 38 cod. proc. civ.) del giudice dell'impugnazione, previamente individuata dal legislatore, è funzionale ed inderogabile, tanto da impedire il radicamento della potestas iudicandi presso un giudice diverso, a prescindere dalle ordinarie funzioni che questo svolga (e cioè anche se siano quelle di appello). Ne consegue che, non potendo il giudice privo di detta potestas (anche se di grado superiore) rimettere la causa al giudice che ne sia in possesso (seppure di grado inferiore) l'impugnativa dinanzi al primo non può avere effetti conservativi, sicché il decorso dei termini previsti per l'impugnazione stessa comporta il formarsi della cosa giudicata per difetto di valida impugnazione".