Mediazione Tributaria: l'Agenzia delle entrate fa il punto sulla riforma

Con Circolare numero 1/E del 12 febbraio scorso lÂ’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla cosiddetta 'mediazione tributaria'

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Mediazione Tributaria: l'Agenzia delle entrate fa il punto sulla riforma

Con la circolare numero 1/E del 12 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso – riassume i punti focali della riforma operata dalla legge 147 del 27 dicembre 2013 sulla c.d. mediazione tributaria.

Il documento di prassi, in primo luogo, affronta la decorrenza della disciplina, fissata al 2 marzo 2014, in relazione agli atti ricevuti dal contribuente (notificati). Prima di tale data, eventuali atti saranno soggetti alla disciplina pre-vigente.

La nuova disciplina si applica, inoltre, alle istanze avverso il silenzio-rifiuto per le quali – sempre al 2 marzo 2014 -, non sia ancora decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso; diversamente, continuerà a trovare applicazione la normativa precedente.

La presentazione del reclamo diventa condizione di procedibilità del ricorso; viene eliminata la sanzione d’inammissibilità, sanzione che resta operante, non avendo il Legislatore previsto la retroattività della novella, in riferimento ai ricorsi soggetti alla vecchia disciplina. Da registrare, come pendano davanti alla Corte Costituzionale diverse ordinanze di rinvio sulla costituzionalità della “vecchia” norma e che saranno decise a breve.

La costituzione del contribuente decorre dallo spirare del termine di novanta giorni. Un’eventuale costituzione anticipata comporterebbe, secondo il parere dell’Agenzia, l’improcedibilità del ricorso da eccepire in sede di prima difesa.

La semplice presentazione dell’istanza sospende ex lege l’esecuzione dell’atto gravato per il periodo di novanta giorni; sospensione che cade ove il contribuente si costituisca in giudizio prima dello scadere del termine.

Le stesse cautele dovranno applicarsi nel caso di gravame avverso un atto emesso dall’Agente della Riscossione, laddove si contesti anche l’operato dell’Agenzia e non soltanto vizi propri e limitati all’atto notificato.

Quanto ai contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi, si ribadisce che non sono dovuti sanzioni ed interessi.

Interessante l’aspetto della decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, costituzione che, a seguito della riforma e quindi per gli atti notificati a far data dal 2 marzo 2014, dovrà avvenire prendendo come termine di riferimento, anche in caso di notifica di rigetto del reclamo, lo spirare dei novanta giorni.

Sempre in seguito alla riforma operata, il termine di novanta giorni deve considerarsi “processuale” a tutti gli effetti, segnatamente riguardo alla sospensione feriale e all’interruzione.

Una sintesi interessante che evidenzia, purtroppo, la criticità del “doppio binario” dettato dallo spartiacque della riforma: due diverse discipline, in vigore, a seconda del tempo, discipline per molti aspetti, come si è notato, assai differenti tra loro.

 

Qui il testo della Circolare.

 

 

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