Pignoramento presso terzi e termine per opposizione agli atti esecutivi
Espropriazione presso terzi: termine per proporre opposizione agli atti esecutivi da parte del terzo. Cass 11642/14

La nuova possibilità per il terzo coinvolto nell'espropriazione forzata presso terzi di comunicare la propria posizione debitoria a mezzo raccomandata anziché tramite partecipazione all'udienza ex art 547 c.p.c pone il problema della eventuale decorrenza dei termini processuali ed, in particolare, se il terzo abbia sia onerato di verificare autonomamente lo stato della procedura e la presenza di eventuali provvedimenti nocivi e da impugnare.
Nel caso di specie, risolto dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 11642 del 26 maggio 2014, ci si poneva la questione circa la valenza della disposizione di legge secondo la quale le comunicazioni sono ex lege effettuate alle parti presenti in udienza, così come aveva ritenuto il giudice del primo grado anche per il terzo pignorato.
Dopo ampia e convincente motivazione La Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto;
«In tema di espropriazione forzata presso terzi, nel regime dell'art. 543 cod. proc. civ. come ìmodificato dall'art. 11 della legge n. 52 del 2006, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod.proc. civ., bensi la comunicazione da parte del medesimo al creditore, con lettera raccomandata, circa l'esistenza del credito, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 cod. proc. civ. decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza, tramite comunicazione da parte del creditore o di altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176, secondo comma, del codice di procedura civile».
Di seguito il testo della Sentenza n. 11642 del 26 maggio 2014,
Corte di Cassazione Sezione Terza Civile, Presidente G.B. Petti, Relatore F.M. Cirillo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel corso di una procedura esecutiva promossa nei confronti dell'impresa individuale I. M. di M. M., il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Macerata assegnava alla R, creditore procedente ed intervenuto, la somma di euro 13.285,84, ed alla G., creditore intervenuto, la somma di euro 14.029,98; tale assegnazione faceva seguito alla dichiarazione, pervenuta tramite raccomandata, del terzo debitore Comune di T., ai sensi dell'art. 543 del codice di procedura civile.
Avverso l'ordinanza di assegnazione proponeva opposizione agli atti esecutivi. il Comune predetto, ed il Tribunale di Macerata, con sentenza del 9 giugno 2010, dichiarava inammissibile l'opposizione per tardività, condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio.
Osservava il Tribunale che l'opposizione era stata proposta il ventunesimo giorno successivo all'udienza nella quale il Giudice dell'esecuzione aveva assegnato il credito e che la possibilità riconosciuta al terzo pignorato di inviare la raccomandata contenente la dichiarazione di debito non interferiva con la decorrenza del termine per l'opposizione;
ciò in quanto tale ordinanza non deve essere comunicata al terzo, il quale ha l'onere di informarsi dell'esito dell'udienza e dell'eventuale pronuncia del provvedimento di assegnazione.
2. Contro la sentenza del Tribunale di Macerata propone ricorso il Comune di T., con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste: con, controricorso la R., mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
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