POS negli studi professionali: il punto sulla situazione

Analisi dello stato dell'arte in materia di obbligo dei professionisti di dotarsi di terminale POS - Bancomat

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POS negli studi professionali: il punto sulla situazione

Con Ordinanza del Tar del Lazio, sezione terza ter, n. 01932/2014 depositata il 30 aprile, viene (forse) meno ogni speranza di poter fare a meno di installare una postazione POS presso i propri studi professionali. Il ricorso, rigettato dal TAR, conteneva una richiesta di sospensiva avanzata dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e, ad adiuvandum, degli ingegneri.

E parte, quindi, dal 30 giugno (termine così spostato dal Milleproroghe del gennaio di quest'anno) l’obbligo per tutti i professionisti e imprese di dotarsi di Pos con cui permettere alla clientela il pagamento delle prestazioni professionali di importo superiore a 30 euro.

L’obbligo del POS è stato introdotto dal Decreto Legge 179/2012, convertito nella Legge 221/2012 a cui è seguito il regolamento inserito nel DM 24 gennaio 2014. La novità era stata fortemente voluta dal Governo Monti e in modo particolare dal Ministro Passera (ex amministratore delegato di Banca Intesa).

Va ricordato che inizialmente l'obbligo dell'accettazione di tali pagamenti era stato limitato in via transitoria ai professionisti il cui fatturato avesse superato i 200.000,00 euro annui. Sennonché tale regime transitorio era previsto fino alla fine giugno 2014, termine che si è andato ad allineare, a seguito del rinvio del Milleproroghe, con quello della entrata in vigore per tutti, vale a dire il 30 giugno 2014.

Nelle more, inoltre, con il citato decreto ministeriale 24 gennaio 2014, a firma del ministro dello Sviluppo economico di concerto con quello dell'Economia e finanze, è stato definito il perimetro soggettivo di applicazione e le relative soglie quantitative di operatività. I soggetti obbligati sono tutti gli esercenti di attività economiche e cioè, come abbiamo detto, professionisti e imprese, che si apprestano ad incassare dalla propria clientela un pagamento. Clientela che deve fare parte del novero dei consumatori o utenti quindi persone fisiche che operano al di fuori dell'all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.



Questione a parte è quella che riguarda l'obbligo di dotarsi di un apparecchio POS - Bancomat.

Qualcuno ha fatto i caolcoli di quanto verrà a costare questa manovra finanziaria "a latere". Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri spiega: "Al professionista è richiesto di farsi carico dei costi di installazione del POS (mediamente intorno ai 100 euro), del pagamento di un canone mensile (mediamente intorno ai 30 euro) e del pagamento di una commissione su ogni transazione che può superare anche il 3%". Pare di capire che ogni professionista dovrà lasciare alla propria banca il 3% del proprio fatturato. Ma non bastava l'erario e la cassa di previdenza?

Tuttavia, è anche vero che qualcun altro ha provato a verificare se si tratti di un vero e proprio obbligo di tenuta dell'apparecchiatura Bancomat e vede degli spiragli di speranza. La formulazione del Decreto Ministeriale non indicherebbe in modo specifico l'obbligo di munire lo studio di tali apparecchiature, riferendosi più genericamente alle carte di debito. Alla luce di ciò, il POS non sarebbe strettamente necessario poiché il pagamento con una carta di debito può essere effettuato anche tramite una qualsiasi connessione ad Internet senza la necessità di altri dispositivi intermedi. Quindi si è concluso che per soddisfare quanto previsto dalla normativa (vale a dire il diritto del cliente consumatore di pagare con carta elettronica) dovrebbe essere sufficiente essere dotati di una postazione dotata di connessione alla rete.

Ovviamente, questo cambia tutto.

Del resto, l’interesse sbandierato, la ratio normativa ufficiale, è la tracciabilità dei pagamenti, in qualunque modo essa avvenga, anche con tecnologie mobili (ad es. smartphone, tablet…) basta che siano agganciati al conto corrente del ricevente.

 

Infine: quali sanzioni ci sono per l'eventuale mancata predisposizione dell'apparecchiatura POS?

In primo luogo, va detto, non sono previste sanzioni per il professionista che non si doti di POS e quindi non sia in grado di accettare pagamenti in formato elettronico con carte di debito, come esplicitato anche da un documento dell'ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense del settembre 2013. Altri ravvede un eventuale posizione penalizzante sotto un profilo strettamente civilistico, potendo il cliente dimostrare la propria offerta di pagamento non accettata per mancanza dell'apparecchiatura da parte del profesionista. Una sorta di messa in mora del creditore.

Pare che altre e ulteriori conseguenze non ve ne siano.

 



 

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