Procura alle liti non depositata e obbligo di verifica
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 19169/14 dispone obbligo di verifica del rilascio della procura alle liti non presente agli atti di causa

Cosa accade se in secondo grado si scopre che la procura alle liti, pur richiamata in atti con classica formula di rito, non viene rinvenuta? La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 19169 del 11/09/2014, argomenta in merito al disposto dell'art. 182 del codice di procedura civile in relazione alla norma dell'art. 83 stesso codice.
L'art. 182 del cod. proc. civ. dispone che
"Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".
Ma la richiesta del giudice, rivolta al procuratore della parte, di procedere all'integrazione della documentazione mancante consiste in una mera facoltà o è un vero e proprio dovere?
La sentenza in commento richiama un importante precedente sul quale le SS.UU (n. 9217/10) si erano espresse nel seguente modo: "l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali"
Confermando quanto stabilito dalle sezioni unite la Corte Cassazione, con Sentenza n. 19169 del 11/09/2014, nel concludere il lungo argomentare, afferma il seguente principio di diritto:
«l'art. 182, primo comma, cod. proc. civ. (non interessato dalla modifica di cui alla legge n. 69 del 2009) va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata, ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice d'appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso».
Di seguito il testo della sentenza:
svolgimento del processo
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