Reclamo incidentale non ammesso: Tribunale di Milano

Secondo la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano non è ammissibile il reclamo incidentale

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Reclamo incidentale non ammesso: Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, la Sezione specializzata in materia di impresa, con Ordinanza emessa il 16 gennaio 2014 ha afrontato incidentalmente, la questione dell'ammissibilità a meno del reclamo proposto all'interno di altro reclamo promosso da altra parte, vale a dire se sia ammissibile un reclamo "incidentale".

Detta possibilità viene negata nella misura in cui il reclamo cosiddetto incidentale venga proposto oltre i termini per la proposizione del reclamo.

Afferma la Corte, infatti:

"Per ciò che attiene ai reclami incidentali svolti da alcune delle parti resistenti tutti depositati in data 7.1.2014 e dunque ben oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 669 terdecies c.p.c. per la proposizione di reclamo deve esserne pronunciata l’inammissibilità, in relazione al costante orientamento di questa Sezione secondo il quale ogni motivo di doglianza rispetto al contenuto di un’ordinanza cautelare deve essere svolta secondo le (uniche) modalità temporali previste per la proposizione di reclamo.
Invero nell’ambito della disciplina del rito cautelare, né in quella speciale attinente al processo industriale vi è l’espressa previsione che autorizzi la proposizione di un reclamo in via incidentale e dunque oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 669 terdecies c.p.c.
Non può peraltro ritenersi nemmeno applicabile in via analogica la disciplina di cui agli artt. 333 e 335 c.p.c. in materia di impugnazione, che attiene – diversamente dal rito cautelare – a provvedimenti suscettibili di acquisire autorità di cosa giudicata".

 



 

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