Soccombenza e compensazione delle spese di CTU
Un orientamento della Corte di Cassazione (Sentenza n. 1023 del 17 gennaio 2013) in materia di addebito delle spese di CTU in rapporto con l'art. 92 c.p.c.

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 1023 del 17 gennaio 2013) sulle modalità di liquidazione delle spese di CTU in relazione al principio della condanna alle spese di parte soccombente.
Una occasione per fare il punto sulla giurisprudenza di legittimità, in questa materia, utilizzando le parole della Suprema Corte.
Nel caso di specie, dopo un appello promosso sull'unico motivo della compensazione delle spese, parte ricorrente in Cassazione deduceva la violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ.per non avere la sentenza di secondo grado nulla statuito in ordine alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente obbligo pro quota del ricorrente, pur totalmente vittorioso nel giudizio di primo grado.
Si pone all'attenzione, fin da subito, un primo oggetto d'indagine, in riferimento alla omessa pronuncia sulle spese della consulenza tecnica, avendo il giudice statuito solo sulla integrale compensazione delle spese processuali.
Secondo la sentenza in commento, le spese della consulenza sono implicitamente ricomprese in quella di compensazione integrale delle spese non essendo affatto necessaria una duplice statuizione sulle spese, una sulle spese di lite (costi dell'avvocato e anticipazioni) e una sulle spese di CTU. Qualora il giudicante ometta di statuire su chi graveranno definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, deve intendersi che, in tal caso, la pronuncia sulle spese processuali ricomprenderà implicitamente anche quella sulle spese di consulenza, quale spesa "del" e "per" il processo.
Più stringente, tuttavia, è la questione successiva, vale a dire lo stabilire se vi sia violazione del divieto di condannare la parte totalmente vittoriosa ex art. 91 cod. proc. civ., nel caso in cui nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, si disponga la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica.
La Corte di Cassazione riconosce che "nella giurisprudenza di legittimità coesistono due contrapposti orientamenti".
Secondo un orientamento, scrive la Suprema Corte, "più risalente nel tempo (Cass. 13 gennaio 1981, n. 270; Cass. 25 marzo 1999, n. 2858) e ancora seguito, tale violazione non sussiste, sulla base del seguente principio: Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa.
Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sè, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. (Cass. 8 settembre 2005, n. 17953; Cass. 10 ottobre 2006, n. 21701).
Principio ribadito anche di recente, affermando che in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. (Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122)".
Ma la corte fa riferimento anche al secondo orientamento: "Secondo un altro orientamento, invece, viola l'art. 91 cod. proc. civ. la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.T.U. perchè neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, nè rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali (Cass. 16 marzo 2007, n. 6301; Cass. 6 maggio 2002, n. 6432; Cass. 18 marzo 2000, n. 3237)".
Questa sentenza condivide il primo orientamento, ma nulla toglie che trattasi di questione aperta.
Il testo della sentenza n. 1023 del 17 gennaio 2013
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!