Sui termini di prescrizione in caso di Occupazione Appropriativa
Corte di Cassazione con sentenza n. 8965 del 17.4.2014, sull´occupazione appropriativa da parte della PA

La Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile) con sentenza n. 8965 del 17.4.2014, a seguito delle diverse condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per il meccanismo di decorrenza della prescrizione concernente le ipotesi di occupazione espropriativa, ha rivisto il proprio orientamento giurisprudenziale.
La Corte di Cassazione, nel ripercorrere le vicende dell'istituto, rinosce che "il punto debole e sicuramente più travagliato dell'istituto, è stato il termine prescrizionale breve assegnato dalla nota decisione 1464 del 1983 delle Sezioni Unite (che lo ha delineato), al proprietario per richiedere il risarcimento del danno causatogli dall'illecita e definitiva sottrazione dell'immobile; ed ancor più la sua decorrenza ancorata ex art. 2935 cod. civ., alla data dell'irreversibile trasformazione del bene nell'opera pubblica programmata dalla dichiarazione di p.u.". Tal principio, prima oggetto di confutazioni giurisprudenziali e poi normative è stato confermato dalle Sezioni Unite le quali intente "a ripristinare la natura risarcitoria dell'azione del proprietario volta a conseguire il valore dell'immobile perduto, definitivamente ancorandola al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 cod. civ. (Cass. sez. un. 12546/1992 e succ.)".
Senonché alla giurisprudenza successiva ha dovuto rivolgere la propria attenzione alla sua decorrenza iniziale, tradizionalmente fatta coincidere con l'epoca della irreversibile trasformazione dell'immobile nell'opera.
Nel tentativo di mitigare la severità dell'impostazione suddetta, la Corte ha apportato o mantenuto alcune deroghe alla regola, una delle quali costituita dall'ipotesi di occupazione temporanea del fondo; altra deroga si configura nell'ipotesi di terreno occupato ed irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica in base a provvedimento amministrativo successivamente annullato dal giudice amministrativo.
Sono, poi, come conferma la stessa Corte, "state ampliate le fattispecie interruttive con l'enunciazione del principio generale che ove l'espropriante proceda comunque alla determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero all'offerta e/o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale".
La Corte, infine, pone l'attenzione sull'elemento soggettivo e sulla concreta conoscenza o conoscibilità dell'evento occupativo/espropriativo. E riconosce, sul punto, come, ai fini del decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, non sia sufficiente la mera consapevolezza di avere subito un’occupazione e/o una manipolazione dell’immobile senza titolo, bensì occorre che il danneggiato si trovi nella possibilità di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive per il suo diritto dominicale anche con riferimento alla loro rilevanza giuridica e, quindi, in particolare, al verificarsi dell’effetto estintivo-acquisitivo definitivo perseguito dall’amministrazione espropriante. Difficoltà tecniche e questioni di diritto, infatti, possono impedire all'interessato un concreto apprezzamento della vicenda giuridica che porta alla perdita della proprietà.
L’onere di provare la ricorrenza del presupposto richiesto dall’art. 2947 c.c., coincidente con il momento in cui il trasferimento della proprietà con la sua rilevanza giuridica viene percepito o può essere percepito dal proprietario quale danno ingiusto ed irreversibile, grava sull’amministrazione, dovendosi ritenere, in mancanza, che tale momento concida con quello della citazione introduttiva del giudizio, analogamente a quanto ritenuto dalla Corte europea.
Ed in uno con il tema della prescrizione la Suprema Corte afferma: “ai fini del decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, non è sufficiente la mera consapevolezza di avere subito un’occupazione e/o una manipolazione dell’immobile senza titolo, bensì occorre che il danneggiato si trovi nella possibilità di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive per il suo diritto dominicale anche con riferimento alla loro rilevanza giuridica e, quindi, in particolare, al verificarsi dell’effetto estintivo-acquisitivo definitivo perseguito dall’amministrazione espropriante. L’onere di provare la ricorrenza del presupposto richiesto dall’art. 2947 c.c., coincidente con il momento in cui il trasferimento della proprietà con la sua rilevanza giuridica viene percepito o può essere percepito dal proprietario quale danno ingiusto ed irreversibile, grava sull’amministrazione, dovendosi ritenere, in mancanza, che tale momento coincida con quello della citazione introduttiva del giudizio, analogamente a quanto ritenuto dalla Corte europea”.
Di seguito il testo della sentenza Corte di Cassazione n. 8965 del 17.4.2014:
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza del 19 luglio 2002 respingeva le domande di Patrizia, Eva e Salvatore Vaccaro quali eredi dei genitori; Tobia e Maria De Falco, quali eredi di genitori; Massimo, Eva, Lucia, Alfonso, Salvatore Pepe, quali eredi dei genitori - tutti nella qualità di comproprietari di appezzamenti di terreno siti nel Comune di Angri - rivolte a conseguire l'indennizzo per l'avvenuta occupazione espropriativa nell'anno 1982 dei loro immobili da parte del comune di Angri,per essere maturata la prescrizione del credito;mentre determinava l'indennità loro dovuta per l'occupazione temporanea disposta con decreto sindacale del 17 febbraio-16 maggio 1977.
Con sentenza del 26 febbraio 2008,1a Corte di appello di Salerno: a) ha confermato la prescrizione per il risarcimento del danno derivante dall'occupazione acquisitiva,iniziata a decorrere dalla scadenza del periodo di occupazione temporanea,che non aveva nel caso beneficiato della proroga facoltativa di cui alla legge 385/1980,ed inutilmente spirata il 16 maggio 1987; b) ha dichiarato la prescrizione anche delle indennità di occupazione per le annualità antecedenti all'anno 1981-1982,determinandola in e 3.855; c) ha ritenuto che il valore venale dell'immobile sul quale doveva essere calcolata l'indennità di occupazione, andava diminuito del 25% ai sensi del nuovo art.37 del T.U.
Contro la decisione gli originari attori, nonché Bonaventura De Vivo e Luisa Sessa nella qualità di "cessionari dei crediti rivenienti dai giudizi", hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, sostenuto dai ricorsi adesivi degli eredi di Tobia Vaccaro ( articolato in otto motivi ) e del fallimento della Alimentari Vaccaro s.n.c. nonchè dei soci in proprio (composto di tre motivi ), e resistito con controricorso da IACP e dal Comune di Angri, quest'ultimo contenente anche ricorso incidentale sostenuto da un motivo.
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