Usufrutto e diritto di abitazione in una sentenza della Cassazione

Con Sentenza 14687/14 la Corte Cassazione esprime alcuni principi sul diritto di abitazione e usufrutto

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Usufrutto e diritto di abitazione in una sentenza della Cassazione

Con Sentenza del 27 giugno 2014, n. 14687 la Corte Cassazione affronta alcuni temi del diritto di abitazione e dell'usufrutto.

Sancito il principio secondo il quale il diritto di abitazione non è limitato alle mere necessità del titolare del diritto e della sua famiglia. Secondo la Corte è ben vero che l'art. 1022 c.c. prevede che "Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia" ma ciò non significa necessariamente che sia un diritto limitato dovendosi interpretare altrimenti l'inciso normativo.

Afferma la S.C. che "la limitazione dell'abitazione da parte del titolare di tale diritto "ai bisogni suoi e della sua famiglia", lungi dal poter essere intesa in senso quantitativo (opzione che, oltretutto, porrebbe ardui problemi nella determinazione concreta in senso spaziale della parte della casa oggetto del diritto di abitazione necessaria al soddisfacimento delle esigenze abitative dell'"habitator"), interpretata anche alla luce delle altre disposizioni sopra richiamate, fa riferimento esclusivamente al divieto di destinare la casa oggetto del diritto in esame ad utilizzazioni diverse da quelle consistenti nell'abitazione diretta da parte dell'"habitator" e dei suoi familiari; una tale interpretazione, del resto, è suffragata anche dal rilievo, già espresso da questa stessa Corte, secondo cui il diritto di abitazione previsto dall'art. 1022 c.c. si estende sia a tutto ciò che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc.), giacchè l'abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria, sia, in virtù del combinato disposto degli artt. 983 e 1026 c.c., alle accessioni (Cass. 17-4-1981 n. 2335)".

La sentenza si occupa, altresì, della richiesta di accertamento di intervenuta usucapione avanzata da più coeredi, i quali affermavano e dimostravano in corso di causa di avere per oltre vent'anni abitato per vari periodi dell'anno la casa paterna. Era stato dimostrato che la casa paterna era stata goduta ininterrottamente da tutti i coeredi fino al 1964, e che successivamente nel periodo estivo, e saltuariamente durante il fine settimana per la parte residua dell'anno, era stata utilizzata sempre da tutti i coeredi.

Ma abitare per oltre vent'anni un'abitazione non è sufficiente secondo tutte e tre le sentenze definitive dei rispettivi gradi del giudizio.

Già il giudice di primo grado non aveva riconosciuto all'attività dei fratelli di P.L. l'esercizio di fatto del diritto di abitazione, essendo emerso al più un uso occasionale e transitorio di essa, e soprattutto non risultando dimostrato che esso fosse determinato da causa diversa dalla ospitalità e dalla tolleranza da parte della sorella.

Aggiunge, poi, la corte d'appello, con conferma della Corte di Cassazione, che non erano stati offerti "elementi utili ad evidenziare soprattutto l'aspetto soggettivo, ovvero la convinzione, in particolare da parte di P.F., di esercitare il diritto di abitazione, convinzione desumibile da una serie di comportamenti che non potevano risolversi in una presenza breve e saltuaria, come quella confermata dai testi".

 

 

Di seguito il testo della sentenza: Corte Cassazione Sentenza 27 giugno 2014, n. 14687

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 1-3-1994 P.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti i fratelli P.G. e P.F. ed il nipote P.O., figlio del fratello premorto P.A., chiedendo l'accertamento del diritto di abitazione sulla casa paterna di [...OMISSIS...], costituito in suo favore dal padre P.O., deceduto il 27-4-1956, con testamento olografo del 20-2-1950 pubblicato dal notaio Gianfelice il 21-7-1956, e la condanna dei fratelli al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni.
Nella contumacia di P.O., si costituivano in giudizio P.G. e P.F. assumendo di avere anch'essi un diritto di abitazione sulla casa paterna, o di averlo usucapito; pertanto in via riconvenzionale chiedevano il relativo accertamento.
Il Tribunale di Rieti con sentenza del 1-6-2001 accertava il diritto di abitazione dell'attrice sulla casa paterna, condannava i convenuti al rilascio del suddetto immobile e rigettava sia la domanda di risarcimento danni proposta da P.L. sia le domande riconvenzionali.
Proposta impugnazione da parte di P.F. cui resisteva P.L. mentre P.G. ed P.O. restavano contumaci la Corte di Appello di Roma con sentenza del 9-10- 2007 ha rigettato il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza P.F. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui P.L. ha resistito con controricorso; P.G. ed P.O. non hanno svolto attività difensiva in questa sede; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

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