Validità della procura alle liti rilasciata all'estero
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9862/2014 sulle condizioni di validità della procura alle liti conferita secondo le leggi straniere

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9862 del 7 maggio 2014, ritorna sulla validità della procura alle liti rilasciata all'estero.
Il caso di specie vedeva confrontarsi una società belga, promotrice dell'azione, e una società italiana, avanti il giudice italiano.
Eccepita l'invalidità della procura rilasciata dalla società belga, eccezione rigettata in primo e secondo grado, la questione veniva rimessa alla Corte di Cassazione.
La procura era stata rilasciata su atto di pubblico ufficiale belga avente figura analoga a quella del notaio in Italia.
Secondo la ricorrente italiana "non vi sarebbe certezza della identificazione dei sottoscrittori da parte del Notaio e della sottoscrizione della procura in sua presenza".
Secondo la Corte del gravame, pur ipotizzando che in Belgio sia possibile una cd. autentica minore, che non richieda la firma alla presenza del pubblico ufficiale, non vi sono ragioni per ritenere che nella specie la firma sia stata apposta non in presenza del notaio, tanto più che la legge belga prevede comunque la verificazione dell'identità delle parti.
La Corte di Cassazione interpellata, ha così motivato: "Nessuno dubita, ... che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui «Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore.» (da ultimo Sez. Un. 13 febbraio 2008 n., 3410)".
Quindi, per la procura alle liti valida in un giudizio presso le corti italiane:
1) è disciplinata dalla legge processuale italiana;
2) per i concetti di scrittura privata autenticata o atto notarile si rinvia al diritto sostanziale;
3) il diritto sostanziale può essere quello del luogo del rilascio;
4) tale diritto, tuttavia, non deve essere in contrasto con le linee guida seguite dalle norme italiane.
Nel caso delle cosiddette "autentiche minori" la Corte specifica: "quando nella legge straniera è prevista solo la cd. autentica minore, si verifica sulla base di quanto dichiarato nell'atto se, al di là della previsione formale nella legge straniera, vi sia stata o meno firma alla presenza e accertamento dell'identità e si ricorre proprio a presunzioni, naturalmente con esiti diversi, a seconda della verifica in concreto, come quando da date diverse si è trovato conferma che la firma non era stata messa alla presenza del notaio, previa autenticazione", ritenendola, pertanto, ammissibile, salva la verifica anzidetta.