Anche negli incidenti più lievi è dovuto il danno morale
La Corte di Cassazione conferma la risarcibilità del danno morale anche per le micropermanenti. Cassazione sentenza n. 17209/15

La Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Civile, con la sentenza n. 17209, del 27/08/2015, ha statuito che anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private.
Questo significa, però, che il danneggiato ha l'onere di dedurre e provare (anche mediante lo strumento delle presunzioni) tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza / turbamento.
Tale sentenza si pone in aperto contrasto con la prassi seguita dalle compagnie assicurative che sono restie a liquidare in via stragiudiziale il danno morale, relativamente alle lesioni di lieve entità, assumendo che la recente giurisprudenza di legittimità ne escluderebbe la risarcibilità.
Di seguito il testo di Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Civile, con la sentenza n. 17209, del 27/08/2015:
Svolgimento del processo
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!