Casella postale e presunzione di conoscenza ex art 1335 cc

Momento determinativo della consegna al destinatario titolare di Casella Postale. Una sentenza della Corte di Cassazione (2070/2015)

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Casella postale e presunzione di conoscenza ex art 1335 cc

Nel recesso da un contratto di leasing è sorta controversia in ordine al rispetto delle tempistiche contrattuali, tanto da portare i primi due gradi di giudizio ad una soluzione opposta della vicenda.

Dovendosi indirizzare la corrispondenza presso una Casella Postale si poneva il quesito di come dover coordinare questa peculiare fattispecie con il disposto dell'art. 1335 del codice civile in ordine alla presunzione di conoscenza delle manifestazioni di volontà contrattuali.

L'art. 1335 c.c., ricordiamo, recita:

"La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia".

Era sorto, inoltre, nel caso in esame, un errore di collocazione della corrispondenza da parte delle Poste per cui il plico risultava consegnato ma di fatto collocato in errata casella.

Secondo la Corte d'Appello, "considerate le modalità di ritiro della corrispondenza utilizzate da destinatario, titolare di casella postale presso l'ufficio postale la presunzione di conoscenza non può che farsi coincidere con la data in cui la raccomandata fu consegnata alla società incaricata per il ritiro e non anche nel momento, anteriore, in cui il plico, giunto presso l'ufficio postale, era evidentemente al di fuori della sfera di controllo del destinatario. In particolare dall'istruttoria espletata è risultato che la raccomandata, per un errore relativo all'inserimento del numero identificativo nelle distinte di recapito, divenne disponibile nella casella postale della destinataria e fu ritirata dalla società incaricata solo in data 3 gennaio 2003".

Il caso viene sottoposto alla Corte di Cassazione la quale decide con Sentenza n. 2070 del 05/02/2015.

Secondo la Suprema Corte il luogo di pervenimento della corrispondenza all’indirizzo del destinatario, utilizzatore del servizio di casella postale, va individuato, agli effetti dell’art. 1335 cod. civ., nell’ufficio del luogo di destinazione presso cui l’ente postale ne rileva la riferibilità al destinatario, senza che rilevi che il ritiro avvenga presso un altro ufficio del medesimo luogo.

Sempre secondo la S.C. Il principio di diritto deve affermarsi è il seguente:

"Ai fini dell'individuazione del luogo di pervenimento della corrispondenza all'indirizzo del destinatario agli effetti dell'art. 1335 c.c., quando costui abbia stipulato con l'ente postale un contratto per il trattenimento della corrispondenza presso una casella postale, presso la quale possa ritirarla, l'ufficio del luogo di destinazione della corrispondenza presso il quale l'ente postale, una volta pervenutagli la corrispondenza, ne rileva la riferibilità al destinatario e da corso all'attività diretta ad inserirla nella casella si identifica - anche se la casella sia allocata presso altro ufficio del medesimo luogo per il ritiro - come indirizzo di pervenimento del destinatario, giacchè l'attività a tanto diretta dell'ente postale è compiuta per conto del destinatario in forza della convenzione di ricezione tramite casella e come tale, essendo a quest'ultimo riferibile implica che la corrispondenza si debba considerare pervenuta in un luogo che è di sua pertinenza e che per sua scelta si identifica come suo indirizzo".

 

Di seguito il testo della Sentenza n. 2070 del 05/02/2015 della Corte di Cassazione:
 

Svolgimento del processo

1. La s.r.l. Servizi Integrati ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Intesa San Paolo (già Banca Intesa s.p.a.) e nei confronti della s.p.a. Unicredit Leasing (già Locat s.p.a.) avverso la sentenza del 16 marzo 2011, con la quale la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dell'appello dell'Intesa San Paolo ha riformato la sentenza di primo grado resa il 10 maggio del 2008 dal Tribunale di Verona.

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