Concisi per legge gli atti della giustizia amministrativa

Il testo oltre le 30 pagine non verra' esaminato, 10 pagine per le istanze. Regolamentata per legge la dimensione e l'impaginazione dell'atto difensivo

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Concisi per legge gli atti della giustizia amministrativa

Alla fine il Presidente del Consiglio di Stato ha emesso il Decreto di sua pertinenza, previsto dall'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Si tratta del decreto del 25 maggio 2015 titolato "Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti", ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno2015.

L'art. 40 del D.L. 90/14 titolato "Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici" così come modificato in sede di conversione il legge prescrive che "Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita' di cui all'art. 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello".

Il ricorso potrà essere di massimo 30 pagine mentre per le memorie, le istanze cautelari, e altro, il limite deve essere di 10 pagine. Va anche detto che dal computo sono escluse tutte le parti dell'atto che non siano di diretta argomentazione delle motivazioni; così sono esclusi l'epigrafe dell'atto, l'indice degli allegati, le conclusioni, ecc.

Cosa accade se si va oltre la misura indicata?

L'art 40 su riportato specifica che "Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti". Tutto ciò che va oltre semplicemente non verrà tenuto in considerazione ... come non fosse stato scritto.

Certo che di un provvedimento di tal fatta non si sentiva la necessità. Ci si chiede se non bastasse un richiamo formale alla categoria forense e, in ogni caso, è evidente che a fronte degli eccessi di un degenerato barocchismo difensivo la risposta data è analogamente tipicamente barocca settecentesca.

 

Di seguito il testo del Decreto 28/05/2015:

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

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