Concordato preventivo e garanzie del socio illimitatamente responsabile
Il Socio garante, datore di ipoteca, per la societa' risponde per l'intero anche nel caso di ammissione al concordato preventivo della societa'. Sezioni Unite 3022/2015

Il secondo comma dell'art. 184 della legge fallimentare prescrive che "Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili". Un socio di società di persone, garante il qualità di terzo datore di ipoteca a favore di un debito della società, eccepiva l'estensione nei suoi riguardi dell'effetto del concordato preventivo al quale la sua società era stata ammessa, chiedendo di dover rispondere nei confronti del creditore garantito nei limiti, appunto, del concordato.
Sul delicato tema interviene la Corte di Cassazione, a SS.UU., con Sentenza n. 3022 del 16/02/2015, a dirimere un contrasto giurisprudenziale formatosi nelle ultime pronunce. L'articolata motivazione della Suprema Corte porta ad una composizione originale della problematica, attraverso alcuni passaggi logici.
La prima questione che si pone la S. C. è quella se la disciplina dell'art 184, comma primo, ultima parte l.f. , che, analogamente a quanto previsto dall'art 135,comma secondo della legge fallimentare per il concordato fallimentare, prescrive che l'effetto esdebitatorio del concordato preventivo non esplica i suoi effetti nei confronti dei coobbligati ,dei fideiussori e degli obbligati di regresso non prendendo in considerazione in alcun modo i terzi datori d'ipoteca, sia applicabile anche a questi ultimi quantunque non esplicitamente contemplati dalla norma in esame.
Il rapporto che ne deriva intercorre esclusivamente tra il creditore ed il datore d'ipoteca, ed il debitore ne è parte esclusivamente nell'ipotesi in cui abbia concesso ipoteca su un bene che gli appartiene, mentre vi rimane estraneo nell'ipotesi in cui l'ipoteca sia stata data da un terzo, benchè il rapporto si richiami all'obbligazione principale e sia stato costituito con riferimento alla sua persona.
La questione peraltro presenta aspetti peculiari nel caso in cui il prestatore di ipoteca sia il socio di una società di persone. Quest'ultimo infatti, in quanto illimitatamente responsabile, e quindi coobbligato della società, non può considerarsi terzo rispetto ad essa. Partendo dal principio consolidato secondo il quale l'art 184 l.f. ha efficacia esdebitatoria nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, relativamente ai debiti sociali, ed opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, ci si pone il problema se la sorte della ipoteca concessa dal socio illimitatamente responsabile testè descritta in relazione al fallimento si pone in termini diversi in caso di concordato preventivo.
La giurisprudenza di questa Corte ha sul punto più volte ribadito che la disposizione contenuta nell'art. 184,comma 2°, legge fall., che estende ai soci illimitatamente responsabili di società di persone l'efficacia remissoria del concordato preventivo, si riferisce ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio anche nei loro confronti, senza con ciò determinare l'estensione della procedura al patrimonio dei soci.
Ne consegue pertanto che "il creditore rimane assistito in caso di fallimento dalla garanzia ipotecaria che gli assicura il pagamento integrale del proprio credito nei limiti ovviamente di quanto recuperato all'esito della vendita del bene gravato d'ipoteca rinvenuto nella massa attiva del socio".
Si può concludere affermando che le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare importanza), hanno ritenuto che il socio illimitatamente responsabile di società di persone che abbia concesso ipoteca per un debito della società risponde integralmente dell'obbligazione assunta, anche a seguito dell’omologazione del concordato preventivo della società, nei limiti del valore del bene su cui insiste l’ipoteca, indipendentemente dall’applicazione dall’art. 184 legge fall. (decisione avente effetti limitati al concordato preventivo disciplinato dalle norme della legge fallimentare anteriori alla riforma).
Di seguito il testo della Sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. 3022 del 16/02/2015:
Svolgimento del processo
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