Confermati sine die gli incentivi fiscali per negoziazione assistita e arbitrato
Diventa permanente il credito di imposta di 250 euro per le spese sostenute per un arbitrato o una negoziazione assistita. Legge Stabilità 2016

Con la Legge di Stabilità 2016 diviene definitivo l'incentivo fiscale per il ricorso ad una procedura di negoziazione assistita - con esito positivo - o ad un arbitrato, che era stato introdotto per la prima volta nel decreto legge di modifica della giustizia civile 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
Del decreto legge avevamo dato notizia in questo articolo "In GU il testo della Legge di Conversione dell'ultima riforma della giustizia civile" dove si può leggere il testo integrale del provvedimento. L'incentivo fiscale era stato introdotto come misura di incentivazione per il ricorso ai nuovi strumenti alternativi al processo ed aveva una durata provvisoria di pochi mesi.
Con il comma 618 della Legge Stabilità 2016 viene ora riscritto, in parte, l'art 21-bis titolato "Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione" determinando l'applicazione permanente dell'incentivo fiscale per gli anni a venire.
L'applicazione dell'incentivo è subordinata all'emanazione di un decreto attuativo del Ministro della giustizia [[ORA PUBBLICATO: VEDI QUI]], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e non potrà essere superiore a 250 euro.
Di seguito il testo del comma 618:
618. All’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal se-guente: «1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016»;
b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»;
c) al comma 3, le parole: «dell’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui al comma 1»;
d) al comma 4, le parole: «per l’anno 2015» sono soppresse;
e) al comma 5, le parole: «agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Agli oneri per l’anno 2016».
Ne risulta il seguente testo dell'articolo 21-bis:
Art. 21-bis
Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione
1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2016, sono stabiliti le modalita' e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticita' della stessa.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui al comma 1, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonche', da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Agli oneri per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.