Deducibilita' dei crediti non riscossi: la raccomandata di diffida non e' sufficiente
Uno o piu' solleciti formali di pagamento non sono sufficienti per portare in deduzione il credito non riscosso - art. 101 TUIR. Cass Ordinanza 409/2015

L'avviso di accertamento notificato alla società contribuente veniva impugnato considerando la stessa che il credito era stato opportunamente posto in deduzione stante l'impossibilità del recupero dimostrato fra l'altro dall'invio di due raccomandate con le quali era stato sollecitato il rispetto degli obblighi contrattuali.
Ricordando che compete alle motivazioni della corte del merito, del resto incensurabili in sede di legittimità, valutare e ponderare gli elementi forniti dalla parte contribuente per ritenere il credito di difficile esazione, si conferma nel provvedimento che la definitivita' della perdita puo' essere dimostrata con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario.
Secondo la Corte di Cassazione (Ordinanza n° 403 del 14 gennaio 2015) e precedentemente la sentenza del grado di appello (Commissione Tributaria Regionale), l'invio di due lettere di sollecito viene ritenuto non insufficiente a determinare la prova della non esigibilità del credito, con la conseguente non deducibilita' del medesimo.
Interessante ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha emanato a suo tempo la Circolare n. 26/2013 con la quale vengono esaminati i criteri di deducibilità dei crediti.
Di seguito Corte di Cassazione Ordinanza del 14/01/2015 n. 403
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La P. srl propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania n.4.3.13, depositata il 10.1.2013. La CTR, in parziale riforma della sentenza resa dal giudice di primo grado, ha ritenuto la legittimità della pretesa fiscale contenuta nell'avviso di accertamento notificato alla società contribuente relativa alla indeducibilità della perdita su crediti di Euro 223.451,11, considerando che le due missive con le quali era stato sollecitato il rispetto degli obblighi contrattuali non poteva provare la non esigibilità e la deducibilità di tale importo. La società contribuente ha contestato la sentenza di appello sotto il profilo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101.
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