Depenalizzazione: tanto clamore per nulla?

Depenalizzazione: tanto clamore per nulla? Ecco cosa prevede davvero la legge delega e la bozza del decreto attuativo.

- di Avv. Francesca Fioretti
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Depenalizzazione: tanto clamore per nulla?

Con la legge 28 aprile 2014 n. 67 il Parlamento, tra le altre disposizioni – tra cui l’introduzione della sospensione del processo e della messa alla prova anche per gli imputati maggiorenni – ha delegato il Governo all’adozione, nel termine di otto mesi dall’entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti alla riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e alla contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i criteri direttivi specificati nella legge medesima.

All’indomani della sua promulgazione, la legge, seppur comportante incisive riforme del processo penale, come l’abolizione dell’irreperibilità dell’imputato e la relativa riforma della disciplina sulla contumacia, non ha destato particolare clamore mediatico, nonostante contenesse già in nuce tutti gli elementi oggi tradotti nello schema di decreto legge presentato al Consiglio dei Ministri lo scorso 1 dicembre, che, invece, è stato accolto come un viatico verso la totale impunità di una lunga lista di reati.

Da circa un mese, infatti, sul web si assiste all’annuncio di un imminente provvedimento di depenalizzazione su larga scala che introdurrebbe l’impunibilità penale per ben 112 reati, tra cui il sequestro di persona, gli atti persecutori “stalking”, il maltrattamento di animali, l’omicidio colposo e l’evasione (solo per citare le ipotesi che più hanno destato scalpore), tanto che sono state usate espressioni forti quali “follia di Stato” e “giustizia malata”.

Occorre, tuttavia, ridimensionare, tutto questo frastuono mediatico che, come afferma il Prof. Francesco Palazzo – presidente della Commissione Ministeriale che ha elaborato lo schema di decreto delegato – porta ad “errori grossolani”, se se ne parla “senza l’esatta conoscenza degli estremi del problema”.

L’art. 1 lett. m) della L. 67/2014 delega, infatti, il Governo all’emanazione di un decreto legislativo volto ad “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”.

Ciò significa, innanzitutto, che per i reati sopra citati non ci sarà alcuna abolizione o depenalizzazione.

La ratio legis e la reale portata del provvedimento è ben spiegata nella relazione del Consiglio dei Ministri n. 40 del 1 dicembre 2014 e nel testo dello schema di decreto legge, che, peraltro, in quanto schema pubblicato informalmente su internet, non è ancora stato adottato.

Già nella relazione si legge che “l’istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile. L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.”.

Peraltro, la non punibilità per c.d. “irrilevanza del fatto”, è già istituto noto al nostro ordinamento, in quello minorile in particolare (art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di pace (art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), ed è da molti anni oggetto della riflessione penalistica in vista di una sua possibile estensione da tali ambiti particolari al sistema penale comune.

Il decreto legge che presumibilmente verrà emanato terrà conto, oltre che dei criteri fissati dalla legge delega, del modello già ampiamente sperimentato nel nostro ordinamento appunto sia nel processo minorile che in quello dinnanzi al Giudice di Pace, con gli opportuni adattamenti.

Nella pratica – spiega il Prof. Palazzo nello schema di decreto – di fronte ad un fatto, astrattamente offensivo e costitutivo di reato, che presenti tuttavia le caratteristiche della “particolare tenuità” e della “non abitualità”, il giudice sarà chiamato a dichiarare la c.d. irrilevanza del fatto, definendo il procedimento in senso favorevole all’autore già nella fase iniziale del processo.

I criteri distintivi che caratterizzeranno una condotta “di particolare tenuità” saranno la modalità della condotta e la particolare esiguità del danno o del pericolo cagionato, senza che venga in considerazione il grado e l’intensità della colpevolezza. La ragione di ciò è motivata dall’espressa vocazione della riforma, ovvero quella della deflazione processuale e della celerità nella definizione del processo già nella sua fase prodromica, giacché le indagini sul profilo soggettivo sarebbero impossibili o quantomeno particolarmente ardue in tale stretta cornice.

Quanto al requisito della “non abitualità”, la Commissione Ministeriale chiarisce che sarà compito dell’interprete dare tutte le opportune precisazioni contenutistiche al concetto. Tuttavia, “si può ipotizzare che il concetto di “non abitualità” del comportamento implichi che la presenza di un “precedente”giudiziario non sia di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto”. Si può, quindi, ipotizzare che non potrà riscontrarsi la non abitualità quando il fatto si inserisce in una catena di altri episodi criminosi della stessa indole e specie.

Di particolare importanza appare poi il ruolo e i diritti che saranno attribuiti alla persona offesa da un reato che tale non verrà più considerato.

Nella legge delega si fa genericamente riferimento alla salvezza del diritto all’azione civile per il risarcimento del danno, ma si tace completamente in ordine ad un eventuale residuo potere nell’ambito del processo penale, analogo a quello che è riservato alla persona offesa nel procedimento di fronte al Giudice di Pace. In tale ipotesi, infatti, la vittima del reato è titolare di una sorta di potere di veto in ordine alla dichiarazione di non punibilità per irrilevanza del fatto, previsto dall’art. 34 del D. Lgs. n. 274/2000, ove è stabilito che l’eventuale interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento osta al provvedimento d’archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Nel colpevole silenzio della legge delega, tuttavia, lo schema di decreto non ha previsto tale possibilità proprio per la dichiarata vocazione alla deflazione del carico giudiziario tramite una definizione del procedimento nella fase iniziale. Sarebbe prevista, tuttavia, una modifica all’art. 652 c.p.p. in modo tale da consentire che il giudicato penale, relativamente alla particolare tenuità del fatto – che presuppone in ogni caso un accertamento sulla esistenza del reato e sulla ascrivibilità dello stesso all’imputato – spieghi efficacia nel giudizio civile per il risarcimento del danno.

In definitiva, analizzato il problema secondo una prospettiva oggettiva – che tenga conto cioè dell’effettiva portata di quanto previsto dalla legge delega e di quanto, presumibilmente a breve, prevederà il decreto legge attuativo – forse il diavolo non è così brutto come lo si dipinge.

I limiti edittali e i criteri di valutazione del fatto-reato per cui sarà prevista la non punibilità escludono in radice che reati come gli atti persecutori, i maltrattamenti sugli animali o il sequestro di persona siano depenalizzati, con buona pace di tutti coloro che hanno gridato allo scandalo prima ancora che il decreto abbia visto la luce. È evidente che la disciplina dell’irrilevanza del fatto sarà fortemente soggetta al potere discrezione del giudice che, di volta in volta e inevitabilmente anche secondo la propria sensibilità, dovrà valutare la gravità o meno di un fatto, ma sarà forse anche l’occasione per evitare il proliferare di processi “bagatellari” e la punibilità di condotte dalla scarsa portata offensiva.

 

Avv. Francesca Fioretti

 

 

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