Dichiarazione di incompentenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
La mancata riassunzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito di declaratoria di incompentenza (Cassazione Sentenza n. 14175/11)

Nel dichiarare la propria incompentenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice può implicitamente (o espressamente) dichiarare che anche lo stesso decreto era stato ottenuto da giudice incompetente.
Cosa accade se il giudice dell'opposizione chiude il procedimento con la declaratoria della propria incompetenza?
Lo strano caso è stato affrontato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27 giugno 2011, n. 14175, dovendone valutare gli effetti della mancata riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, infatti, la parte interessata, a seguito della suddetta declaratoria, non provvedeva a riassumere la causa così come ordinato dal giudice dell'opposizione.
In un ordinario caso di mancata riassunzione, il procedimento diverrebbe definitivo e il decreto ingiuntivo potrebbe, quindi, divenire definitivo.
Tuttavia, il giudice dell'opposizione aveva seppur implicitamente, dichiarato incompetente anche il giudice del decreto ingiuntivo, il giudice della fase monitoria.
La Suprema Corte ricorda di aver già pronunciato il principio secondo il quale: "La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorchè implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicchè la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria. Ne consegue che la mancata tempestiva riassunzione della causa determina l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest'ultimo, soltanto se la pronuncia con cui il giudice dell'opposizione dichiari la propria incompetenza non contenga (o anzi escluda) una contestuale pronuncia (sia pure implicita) di revoca o di nullità del decreto opposto".
In sostanza, anche se la parte avesse riassunto la causa di opposizione, non più di una causa di opposizione si sarebbe trattato ma di un nuovo processo, autonomo e distinto dal precedente, avente come oggetto l'accertamento negativo del credito.
Di seguito il testo di Corte di Cassazione Sentenza, 27-06-2011, n. 14175:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
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