Eccolo: pubblicato in GU il Regolamento sulle Specializzazioni forensi

In GU del 15/09/2015 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015 contenente il regolamento sulle specializzazioni degli avvocati: alcune riflessioni.

Eccolo: pubblicato in GU il Regolamento sulle Specializzazioni forensi

In 5 Titoli e 16 Articoli si snoda il testo del Decreto Ministeriale n° 144 del 12 agosto 2015 titolato "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 214 del 15 settembre 2015. Il testo del provedimento normativo è stato oggetto, e lo è tuttora, di vivaci critiche da parte di alcune componenti del mondo forense (vedasi ad esempio la posizione del Movimento Forense) ma ha ottenuto il plauso di altre componenti (vedasi ad esempio la posizione delle Camere Penali).

 

I Settori di specializzazione.

Sono in totale 18 e ogni legale potrà ottenere il titolo di specialista in non più di due delle seguenti materie:

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
b) diritto agrario;
c) diritti reali, di proprieta', delle locazioni e del condominio;
d) diritto dell'ambiente;
e) diritto industriale e delle proprieta' intellettuali;
f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
g) diritto successorio;
h) diritto dell'esecuzione forzata;
i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
l) diritto bancario e finanziario;
m) diritto tributario, fiscale e doganale;
n) diritto della navigazione e dei trasporti;
o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
p) diritto dell'Unione europea;
q) diritto internazionale;
r) diritto penale;
s) diritto amministrativo;
t) diritto dell'informatica.

Va anche detto che la lista dei settori di specializzazione su menzionati può essere rettificato con successivo decreto del Ministro della Giustizia. Si tratta, quindi, di un primo inquadramento, ma, si può aggiungere, difficilmente si potrà pensare che quell'elenco possa sostanzialmente variare potendosi piuttosto prevedere che ad esso potranno aggiungersi specializzazioni che andranno formandosi per l'evoluzione del progresso sociale e normativo.

Gli elenchi degli avvocati specialisti verranno resi pubblici anche mediante modalità telematica.

Non si può non cogliere dalla lettura del provvedimento una preferenza per i percorsi formativi rispetto alla pratica sul campo, se non altro per la collocazione delle norme sulla formazione (art. 7 in 13 commi) rispetto alle disposizioni sulla "comprovata esperienza" (art. 8 in un unico comma). Pare che l'intera intelaiatura della specializzazione degli avvocati verta intorno all'acquisizione di una specifica formazione mediante frequentazioni di corsi di durata imponente (durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore) da affidarsi preferibilmente, mediante convenzioni, ad associazioni di categoria. Tanto da non potersi nascondere l'impressione che la nuova normativa sia stata forgiata su misura per creare nuove occasioni di business; impressione che ha fatto inalzare la voce, con accusa di vilipendio della categoria forense, a quella componente medio bassa degli avvocati che non ha disponibilità economiche da dilapidare in lunghi e costosi corsi di formazione.

Ma la qual cosa (la predilezione per il percorso di formazione) non parrebbe neppure così obbrobriosa se analogo spazio e attenzione fossero stati concessi anche alla parte che riguarda la vera e propria esperienza e conoscenza sul campo.

L'art. 8 che si occupa della "Comprovata esperienza" si riduce ad un comma che vuole che lo specialista debba avere almeno 8 anni di iscrizione all'albo ed " .. avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a quindici per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attivita' difensiva".

Ora, 15 incarichi per ogni anno nella specifica materia potrebbero già sembrare non pochi ma si deve tenere in considerazione che neppure ciò è sufficiente: i 15 incarici all'anno dovranno essere tutti di qualità e quantità rilevanti (sul termine quantità c'è da meditare visto che devono essere comunque 15 ) ed afferire a "diverse questioni giuridiche", poiché non andranno computate la pratiche "che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche".

Quindici rilevanti questioni giuridiche tutte diverse fra loro ogni anno e per 5 anni di seguito! Forse neppure qualche avvocato docente universitario potrà pensare di poter iscriversi in elenco solo sulla base della "comprovata esperienza" e dovrà, ahime, ricorrere all'iscrizione a qualche corso di formazione se vorrà vedersi riconosciuta la specializzazione.

Una ultima annotazione va fatta circa la scelta, forse poco comprensibile, di far diventare materie di specializzazione a se stanti il "diritto penale" e il "diritto amministrativo", ove la reale distinzione rispetto alla rimanente lista delle materie avrebbe dovuto consistere, casomai, nella preparazione processuale rispetto alla preparazione in campo sostanziale, poiché ad esempio in gran parte delle altre materie vi è sempre il coinvolgimento, ad esempio, del diritto penale (vedasi per la materia del fallimentare e procedure concorsuali, vedasi per il diritto dell'informatica che solitamente è propriamente di tipo penalistico, idem per il diritto dell'ambiente, e così via).

Anche il "diritto amministrativo" è un po' troppo generico per essere una specializzazione: l'avvocato iscritto sarà specialista in urbanistica o in gare d'appalti? In legge elettorale o concorsi pubblici? Materie distanti anni luce l'una dall'altra. Insomma anche questa scelta pare purtroppo convalidare quell'impressione di predilezione per l'area formativa di cui sopra ho detto ove la semplice e, immagino, scolastica preparazione fornita da un corso di formazione sarà sostanzialmente l'unico modo per poter iscriversi all'elenco degli avvocati specializzati.

Non si comprende, infine, il motivo per cui un soggetto non possa essere autodidatta, a questo punto, provvedendo in autonomia a studiare seriamente la materia per poi sottoporsi ad un test di ammissione.

 

Il provvedimento entrerà in vigore il 14/11/2015

 

Aggiornamento:
vedasi ora le sentenze Tar Lazio nn. 4424/16, 4426/16 e 4428/16
che hanno annullato l'articolo 3 riguardante le specializzazioni.

 

Di seguito il testo del D.M. 144 del 12/08/2015:

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 agosto 2015, n. 144

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