Garanzia propria e impropria ed effetti sul regime delle impugnazioni: le SS.UU.

Gli effetti dell'appello proposto dal garante si estendono al garantito atteso il litisconsorzio necessario. Sezioni Unite Civili Sentenza n. 24707/15

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Garanzia propria e impropria ed effetti sul regime delle impugnazioni: le SS.UU.

Nel caso di specie una compagnia di assicurazione viene chiamata in causa in qualità di chiamata in garanzia. Il caso interessa in ogni modo qualunque soggetto chiamato in garanzia e non soltanto le compagnie assicurative. Condannato il soggetto garante al pagamento di una somma quest'ultimo proponeva appello che riformava la sentenza di primo grado. Nel giudizio d'appello, tuttavia, non si era costituito il garantito.

Ci si è chiesti se il giudice di appello, revocata la condanna nei confronti della compagnia assicuratrice, avrebbe dovuto revocare anche la condanna della garantita, pur in mancanza di una sua specifica impugnazione.

Nel dare una risposta al quesito, la qualificazione della garanzia - se propria o impropria - solitamente viene considerata come elemento rilevante stante il diverso regime solitamente riconosciuto dalla giurisprudenza dell'una o dell'altra tipologia di garanzia, avente riflessi sulla necessità del litisconsorzio e quindi, in definitiva, sugli effetti dell'eventuale impugnazione.

La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con Sentenza n. 24707 del 4/12/2015 affronta l'argomento in modo ampio ed esaustivo.

Innanzitutto ci ricorda che giurisprudenza e dottrina hanno "...  da sempre distinto ipotesi dette di c.d. garanzia propria ed ipotesi di c.d. garanzia impropria, individuando il discrimine fra le une e le altre sostanzialmente con riferimento all'atteggiarsi della relazione (e, quindi, nella connessione) fra i due rapporti giuridici che sono necessariamente presenti nella figura, quello garantito e quello di garanzia. ... Le prime sono state ravvisate in quei casi nei quali la struttura tipica dell'azione di garanzia sotto il profilo funzionale ... trova una giustificazione già nella previsione di una norma che stabilisce essa stessa un collegamento fra il rapporto giuridico garantito ed il rapporto giuridico di garanzia".

Le seconde invece sono " ... ravvisate in quelle ipotesi nelle quali l'operare del meccanismo strutturale della garanzia non ha un referente per così dire preliminare ed astratto in una norma che prevede il collegamento fra il rapporto garantito e quello di garanzia, ma emerge perché un fatto storico, insorto nell'àmbito di un rapporto giuridico fra due soggetti e sfavorevole ad uno di essi, integra, come accadimento della vita, e, quindi, in via del tutto occasionale, il presupposto per cui in un diverso rapporto, che lega quel soggetto ad un altro, è previsto (per lo più, si dice, in via negoziale) che una certa tipologia di fatti, cui quel fatto risulta ex post riconducibile, dia luogo all'insorgenza a favore del soggetto dell'altro rapporto ad un dovere di prestazione di garanzia, cioè di farsi carico delle conseguenze negative del fatto sfavorevole".

All'interno della garanzia propria la dottrina suddivide, con un ulteriore approfondimento, in ulteriori due categorie, la " ... c.d. garanzia formale, che ha radice o in una relazione fra rapporti per cui, essendo uno derivato — in senso lato - dall'altro, è la stessa normativa a regolare la derivazione in modo che la bontà di essa sia appunto "garantita" dal dante causa all'avente causa... e quella della c.d. garanzia semplice, nella quale la prestazione di garanzia si ricollega all'esistenza a livello normativo, fra garante e garantito, di un rapporto giuridico per cui, in relazione all'esecuzione da parte del secondo di una prestazione verso un terzo, il primo sia a sua volta tenuto a farsene carico verso il secondo ... ".

Il caso di specie, avevamo detto, riguardava la chiamata in causa di assicurazione per tenere indenne del danno provocato (non siamo in materia di assicurazione dei veicoli), e la Suprema Corte ricorda che questa tipologia di garanzia " ... è stata per lungo tempo il banco di prova della distinzione fra l'una e l'altra tipologia di garanzia ed è stata, com'è noto, a lungo ricondotta all'ambito della garanzia impropria", ma non in modo univoco. La stessa S.C. ha talvolta ricondotto tale fattispecie nella garanzia propria.

Le Sezioni Unite con un cambio di indirizzo, ritenendo la distinzione fra la garanzia propria e impropria sia più formale che sostanziale, affermano: "Ritengono ora queste Sezioni Unite, ... che la distinzione [fra garanzie propria e impropria] debba essere mantenuta soltanto a livello descrittivo delle varie fattispecie di garanzia ma possa e debba essere abbandonata — sia agli effetti dell'art. 32, sia agli effetti dell'art. 108 c.p.c., sia agli effetti dell'art. 331 c.p.c. - a livello di conseguenze applicative e ciò perché non esistono ragioni normative che giustificano differenze sotto tale aspetto".

Quanto al caso concreto affrontato, avuto contezza che la fattispecie dell'art. 1917 c.c. ha avuto ed ha l'una e l'altra collocazione nel quadro della distinzione fra garanzia propria e garanzia impropria, ciò nondimeno  afferma la S.C. "la questione in esame si pone e deve essere risolta negli stessi termini con riguardo a qualsiasi figura di garanzia, sia essa propria sia essa impropria: il rilievo della distinzione fra le due tipologie di garanzia scompare anche riguardo al problema ora in esame (al contrario di quanto in passato si era ritenuto: si veda Cass. sez. un. n. 4779 del 1981)".

Un primo corollario vuole, a questo punto che l'appello debba necessariamente essere esteso al garante, oltre che al garantito. Afferma, infatti la Corte: "La legittimazione ad impugnare sarà, dunque, soltanto dell'attore originario e l'impugnazione, in ragione del litisconsorzio determinato dall'estensione soggettiva dell'accertamento determinata dalla chiamata in causa e dalla necessità di procedere all'accertamento anche nel contraddittorio del garante, dovrà attingere sia il garantito sia il garante, vertendosi, dunque, in ipotesi di applicazione dell'art. 331 c.p.c." e senza che ciò comporti la necessità per il garantito di proporre domanda incidentale nei confronti del garante: "Non è nemmeno pensabile che, una volta ricevuta l'impugnazione, il garantito possa e debba ribadire la domanda di estensione dell'efficacia soggettiva al suo garante proponendo un'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 331 c.p.c.".

Quanto all'interesse ad impugnare non vi è dubbio, afferma la S.C. che sia il garantito che il garante (in caso di soccombenza) hanno autonomo diritto all'appello. La legittimazione attiva a proporre appello sempre deriva dal concretizzarsi di una necessità del litisconsorzio: "... nella situazione qui considerata tanto il garantito quanto il garante hanno legittimazione all'impugnazione e, sempre in ragione del carattere litisconsortile necessario del giudizio sebbene sul piano processuale l'esercizio del diritto di impugnazione da parte di ognuno dei due non può che avvenire se non anche nei confronti dell'altro".

E, infine, le Sezioni Unite concludono affermando il principio secondo il quale:

"l’impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell’accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa sia stata cumulata la domanda di garanzia, è idonea ad investire il giudice dell’impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l’estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale".

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione Civile Sezioni Unite Sentenza n. 24707 del 04/12/2015:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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