Il decreto legislativo sulla non punibilita' per particolare tenuita' del fatto

Pubblicato in GU il D.Lgs 16 marzo 2015, n. 28 sulla non punibilita' per particolare tenuita' del fatto

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Il decreto legislativo sulla non punibilita' per particolare tenuita' del fatto

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 64 del 18 marzo 2015 il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28 che disciplina la non punibilità del fatto per  particolare tenuità del fatto.

Si tratta di una forma di depenalizzazione che riguarda una vasta platea di reati; tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva appena indicata.

La punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e quanto contemporaneamente il comportamento del soggetto agente risulta non abituale.

La parte civile verrà avvisata quando verrà dichiarata la tenuità del fatto e vengono regolati gli effetti sotto il profilo dell'azione civile (o amministrativa) conseguente al fatto.

La nuova normativa entra in vigore il 2 Aprile 2015.

 

Di seguito il testo del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28

 

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28
Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

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