Inconciliabile l'invalidita' permanente con il decesso quale conseguenza della malattia

Inammissibile una invalidita' permanente in caso di decesso quale conseguenza della malattia. Cassazione Sentenza n.5197/15

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Inconciliabile l'invalidita' permanente con il decesso quale conseguenza della malattia

Nell'attivare una polizza infortuni/malattia, a seguito di grave malattia che poi portava al decesso dell'assicurato, gli eredi chiedevano il riconoscimento rel risarcimento della voce "iinvalidità permanente" riportata in polizza e definita come "‘perdita o diminuzione, definitiva irrimediabile, della capacità dell’esercizio della propria professione".

Secondo gli eredi la polizza assicurativa definiva l’invalidità come la perdita definitiva della capacità di lavoro, perdita che nel caso di specie si era verificata già nel corso della malattia patita dall’assicurato, a nulla rilevando che la malattia stessa fosse inguaribile ed abbia condotto a morte l’assicurato, e quindi che non sia mai avvenuta una guarigione clinica.

La Corte di Cassazione conferma la decisione del giudice del gravame che aveva respinto tale interpretazione contrattuale.

La Corte di Cassazione riposiziona i singoli concetti nel loro giusto ambito e afferma: "l’espressione ‘invalidità permanente designa lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d’una malattia". Mentre, continua, "l’espressione ‘invalidità temporanea designa lo stato menomativo causato da una malattia, durante il decorso di questa".

Partendo da questo ovvio presupposto, la difesa dei ricorrenti non può trovare accoglimento. Non tanto sull'invalidità permanente doveva focalizzarsi l'attenzione nella durata della malattia, bensì sull'invalidità temporanea.

Conclude la S.C. affermando: "l’esistenza d’una malattia in atto e l’esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non v’è ancora invalidità permanente; se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea; se la malattia dovesse condurre a morte l’ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea ... ... ... Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di invalidità permanente presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l’organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile".

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione Sentenza 17 marzo 2015, n.5197:

 

Motivi della decisione

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