Insidia stradale e prova del nesso causale.
Nella insidia stradale il danneggiato deve prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Cassazione Sentenza n° 18865/15

Un ciclista cadeva lungo una strada e attribuiva la caduta alla presenza di un avvallamento creato da lavori sull'asfalto. La corte d'appello negava il diritto al risarcimento motivando sulla carenza della dimostrazione del nesso causale non essendo chiarito se quell'avvallamento avesse creato effettivamente la caduta o, almeno, se la caduta fosse avvenuta a seguito dell'inserimento della ruota nell'avvallamento.
La Corte d'Appello aveva preteso, da parte del danneggiato, la prova del contatto fra la ruota della bicicletta e quella sola parte della strada caratterizzata dalla buca pericolosa, non accontentandosi del fatto che la presenza di un avvallamento a forma triangolare, ubicato all'interno della corsia percorsa dalla vittima, della profondità di dieci centimetri, non prevedibile, nè presegnalato e nemmeno preavvistabile, fosse causa della caduta del ciclista.
La Corte territoriale aveva accertato che l'area interessata dall'avvallamento era di dimensioni molto ridotte rispetto alla larghezza della carreggiata e che tale area si trovava al centro della strada, mentre il resto di quest'ultima era perfettamente transitabile, in condizioni di assoluta sicurezza.
Quale grado di avvedutezza si esige, pertanto, dal ciclista che in quella buca va a cadere? Può essere risarcito anche lo sbadato, il ciclista disattento?
La Corte Cassazione affronta il caso con Sentenza n° 18865 del 24/09/201 esaminando i principi generali in materia di insidia stradale.
Afferma la S.C.: "E' consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità ... ... Dunque, mentre sul danneggiato incombe l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l'insidia ovvero la condotta commissiva od omissiva del custode, il convenuto, invece, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito: fattore che attiene al profilo causale dell'evento".
Asserisce inoltre che l'evento, in particolare, "deve avere i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato".
Venendo più concretamente alla controversia pendente, secondo la Corte di Cassazione il danneggiato avrebbe dovuto vigilare sulla bontà dell'asfalto, usando l'ordinaria diligenza.
Afferma: "In particolare, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso".
Di seguito il testo di Corte Cassazione civile Sentenza n° 18865 del 24/09/201:
Svolgimento del processo
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