Investito sulle strisce pedonali: non sempre il pedone ha ragione
Il comportamento "incoerente" del pedone elimina la responsabilità del conducente del veicolo. Cassazione Sentenza n. 12721/15

La Corte di Cassazione civile, con Sentenza del 19 giugno 2015 n° 12721 conferma la correttezza della sentenza di Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto totalmente esente da responsabilità il conducente di un veicolo che aveva investito un pedone sulle strisce pedonali.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il comportamento del pedone può essere suscettibile di assumere una definitiva efficienza causale dell’evento, tale da non potersi rintracciare la sussistenza di un nesso eziologico fra evento e danno.
La Corte qualifica il comportamento tenuto dal pedone come anomalo ed imprevedibile e come tale idoneo ad escludere ogni responsabilità in capo al conducente del veicolo, in questo modo: " ... il comportamento contrastante con le norme del codice della strada, ondivago e imprevedibile tenuto dalla A., che dopo aver attraversato metà della carreggiata, giunta in prossimità del secondo attraversamento pedonale che per lei segnava la luce rossa, dapprima accennò ad attraversare (e il S., che stava riprendendo la marcia in quanto in contemporanea il semaforo aveva preso a segnalare il verde per le vetture, la vide in lontananza e rallentò), quindi si fermò (e il S. riprese la marcia confidando che la pedona si fosse arrestata attendendo il verde) quindi riprese la marcia all'improvviso e attraversò correndo (e a quel punto l'automobilista, che aveva ripreso la sua marcia, pur avendo immediatamente frenato non riuscì ad evitarla) ... ".
La Corte di Cassazione ricorda tuttavia che " ... l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è di per sè sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno", dimostrazione che, nel caso di specie era riuscita al conducente del veicolo.
Di seguito il testo di Corte di Cassazione civile sentenza 19 giugno 2015, n. 12721:
Svolgimento del processo
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