La Cassazione sul dolo eventuale in un incidente stradale mortale
Il confine fra dolo eventuale e colpa cosciente in una sentenza della Cassazione (Sentenza n° 37606/15). Riconosciuto l'omicidio volontario nell'investimento di un pedone.

Il riconoscimento del dolo (anche se eventuale) in un incidente stradale è avvenimento piuttosto raro. Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione (Cassazione penale Sentenza n° 37606 del 16/09/2015) era senz'altro peculiare stante la sequenza di infrazioni al codice della strada che il conducente aveva posto in essere prima e dopo l'investimento del pedone nel tentativo di fuggire all'esame alcoolemico che avrebbe causato il ritiro della patente. L'investimento del pedone aveva causato il decesso di quest'ultimo.
Il Tribunale aveva accolto la richiesta del PM di condanna per “omicidio volontario (art. 575 c.p.), aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2, per aver cagionato la morte di A.G. investendolo con la sua autovettura guidata in modo sconsiderato come da specifica descrizione del capo di imputazione (capo e)”. Ugualmente il giudice del secondo grado aveva “… confermato la qualificazione del reato nei termini dell'omicidio volontario sostenuto dal dolo eventuale, di conseguenza ha ribadito le ragioni del giudice di prime cure sul trattamento sanzionatorio”.
Il ricorrente per cassazione asseriva la assoluta mancanza di intenzionalità e che l'investimento del pedone doveva essere ricondotto al più classico caso di omicidio colposo.
E' occasione per la Corte di Cassazione di rinverdire i vecchi concetti di dolo eventuale e colpa cosciente.
Afferma la S.C. “Il dolo eventuale, nell'ambito dell'elemento psicologico del reato, segna la linea di confine tra il dolo e la colpa, che nel suo aspetto più vicino al primo si atteggia come colpa cosciente. Orbene, la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione, secondo costante insegnamento, è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione”.
E continua rimarcando il concetto: “ … Da una parte pertanto, l'accettazione del rischio dell'evento causato dalla condotta che riporta la condotta al dolo eventuale, dall'altra invece la ragionevole speranza che l'evento rappresentatosi all'agente non si verifichi, caratterizzante la colpa con previsione”.
Aggiunge, infine, la Corte di Cassazione, un importante contributo fornito delle Sezioni Unite (SS UU sent. n. 33343 del 24/04/2014) le quali in tema in questione hanno speficicato: “in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi”.
I giudici del merito avevano ritenuto provato che l'imputato, anche prevedendo la possibilità di incidenti mortali conseguenti alla sua guida sconsiderata, aveva continuato nella condotta illegittima e tale prova è data dal tentato investimento dei VV.UU. che gli avevano intimato l'alt prima delle successive, numerose e gravi infrazioni autostradali culminate nell'investimento mortale (la cd. formula di Frank).
Di seguito il testo di Corte di Cassazione penale Sentenza n° 37606 del 16/09/2015:
Svolgimento del processo
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