Modifiche al codice penale con il D.L. antiterrorismo
Con il decreto contro il terrorismo internazionale (DL 7/2015) vengono modificate alcune norme del codice penale e di procedura penale.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.41 del 19-2-2015 del decreto legge n° 7 del 18/2/2015 avente ad oggetto "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale ... ", vengono inserite alcune modifiche e nuove norme al codice penale e al codice di procedura penale.
Viene punita anche la persona che si arruola nelle organizzazioni terroristiche (che non potrà più andare assolta con l'etichetta di "combattente" come accadde qualche anno fa), o chi organizza viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo.
Vengono aumentate le pene di alcuni reati "se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici".
Punita ora anche la semplice detenzione di precursori degli esplosivi con l'introduzione dell'art. Art. 678-bis c.p. Queste e molte altre le novità del decreto antiterrorismo internazionale.
L'entrata in vigore del decreto legge è immediata (giorno successivo alla pubblicazione). Ora si attende l'esito della conversione in legge.
[[ Vedi ora il testo convertito in legge in questa PAGINA. ]]
Di seguito il testo del D.L. n° 7 del 19/02/2015
DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019)
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