No al Contributo Unificato per la Negoziazione Assistita
Il Ministero della Giustizia chiarisce con "risposta a quesito" del 13 marzo 2015 che non e' dovuto il Contributo Unificato per la Negoziazione Assistita. No anche alla sospensione feriale dei termini

Il Ministero della Giustizia ha diramato una "risposta a quesito" datata 13 marzo 2015 n. 2309 con la quale rispondeva al seguente quesito: se sia dovuto il pagamento del contributo unificato al momento del deposito dell'accordo di negoziazione assistita presso la Procura della Repubblica competente, in analogia all'onere finora richiesto per le cause innanzi al tribunale.
Si tratta dell'accordo di separazione o divorzio. Il Dipartimento per gli affari della giustizia chiarisce la non applicabilità del Contributo Unificato e afferma: "... questa Direzione Generale ritiene di dovere escludere la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all'art. 9 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 ..." . Motiva affermando che nel procedimento di negoziazione assistita, "il procuratore della Repubblica svolge un’attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della Legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto".
Ma il quesito riguardava anche la questione della assoggettabilità dell'istituto giuridico della negoziazione assistita alla sospensione dei termini processuali. Il ministero risponde al secondo quesito dichiarando che nel procedimento di negoziazione assistita non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e succ. modif. in coerenza con la natura del procedimento non giurisdizionale.
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