L'opposizione di terzo litisconsorte necessario pretermesso di una azione possessoria
Possessoria e litisconsorzio necessario. I rimedi del terzo titolare di diritti lesionati da sentenza definitiva di un giudizio a cui non ha partecipato. Sezioni Unite 1238/2015

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con Sentenza n. 1238 del 23/01/2015) ricompongono un contrasto giurisprudenziale sorto in merito ai rimedi proponibili da parte del terzo contro un provvedimento giurisdizionale che sia lesivo di un suo diritto, provvedimento formatosi senza la sua partecipazione al relativo giudizio.
Tema delicato che, seppur raramente, si propone con gravi dubbi di scelta della strada corretta da seguire per opporsi, in primis, all'esecuzione forzata di quel titolo formatosi senza il necessario litisconsorzio ("litisconsorte necessario pretermesso"). Problematica che si pone, ad esempio, anche nei casi di sentenza di usucapione formatasi senza il contraddittorio di uno degli aventi diritto e ignorando la posizione giuridica di quest'ultimo.
Il diverso caso di specie vedeva costituirsi un provvedimento definitivo di una procedura posssessoria lesivo dei diritti del comproprietario di una delle parti del possessorio il quale non era stato chiamato in causa.
Il caso è peculiare stante il principio consolidato e adottato dal giudice del merito secondo il quale "in tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ.; pertanto, ... nel giudizio possessorio non ricorra tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto".
Le Sezioni Unite, pur concordando sul predetto principio lo allargano e completano aggiungendo: "tuttavia, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone, questi ultimi devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari".
Ciò premesso, nel lungo argomentare della Suprema Corte si affronta anche il tema dei rimedi concessi al terzo pretermesso dal giudizio per var valere i propri diritti nonostante il formarsi del giudicato sul provvedimento lesivo.
Secondo la Corte di Cassazione il rimedio unico è quello previsto dall'art 404 del cod. proc.civ. che riportiamo per comodità;
"Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno"
Nel caso di specie il terzo pretermesso aveva tentato di opporsi alla procedura esecutiva con la classica opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e chiedendo la sospensione dell'esecuzione ai sensi del medesimo articolo, tralasciando il rimedio previsto dall'art. 407 c.p.c. che riportiamo
"Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito"
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno affermato il principio secondo il quale
il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo ed incompatibile, il titolare di status incompatibile con quello accertato inter alios e il falsamente rappresentato), avverso l’esecuzione che sia stata promossa sulla base del titolo giudiziale opponibile ai sensi dell’art. 404, primo comma, cod. proc. civ., non può, al fine di incidere sull’efficacia del titolo, proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (né ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ.) neppure se sia detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l’esecuzione (od esecutività del titolo) esclusivamente con l’opposizione ordinaria, nel cui ambito, ai sensi dell’art. 407 cod. proc. civ., ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza.
Di seguito il testo della Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 1238 del 23/01/2015:
Svolgimento del processo
1. Decidendo un'azione possessoria intrapresa nell'ottobre del 1985 da Bu.Gi., il Tribunale di Salerno quale giudice d'appello, ribaltando l'esito del giudizio di primo grado introdotto dinanzi al Pretore di Salerno, con sentenza n. 1008 del 1998 condannava C.A. - condomino nell'edificio sito in via ______________ - alla demolizione di un muro perimetrale e di delimitazione dell'ambiente soggiorno della sua unità abitativa, nonchè alla ricostruzione del muro di tamponatura e dell'infisso vetrata nelle dimensioni e con le caratteristiche preesistenti.
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