Pignorabili i fondi ministeriali presso Banca d'Italia
Nel recupero di crediti da Legge Pinto e' legittimo il pignoramento effettuato su fondi depositati presso la Banca d'Italia

La Corte di Cassazione interviene (con sentenza n. 6078 del 26 marzo 2015) sulla pignorabilità dei fondi appartenenti al Ministero della Giustizia.
E' noto come l'avere ottenuto una condanna dello stato al pagamento di un "equo indennizzo" per ritardi nello svolgimento di un processo - c.d. Legge Pinto - dia ben poca soddisfazione nella successiva fase, quella relativa all'ottenimento del pagamento.
Spesso, infatti, dopo avere superato gli ostacoli posizionati lunga la strada da percorrere per l'ottenimento della sentenza di condanna e dopo avere finalmente avuto il riconoscimento di quei 1.000 euro per ogni anno di ritardo subito, il cittadino non riceve il pagamento da parte dello stato se non in tempi lunghissimi - 4 o 5 anni, o anche più.
Il desiderio, poi, di procedere con una esecuzione forzata contro questo empasse si scontra con i plurimi interventi legislativi che hanno posizionato, anche qui, una serie di blocchi alla pignorabilità di gran parte dei beni potenzialmente aggredibili (principalmente la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348, ma altre norme sono citate in sentenza).
Fenomeno tanto grave e palese che, usando le parole della corte di cassazione: "la Corte Europea ha ulteriormente condannato lo Stato Italiano perchè le sentenze emesse in forza della legge "Pinto", non solo non vengono eseguite, ma vengono ostacolate con mezzi francamente inaccettabili".
La sentenza della Corte di Cassazione, n. 6078 del 26 marzo 2015, è particolarmente interessante per il fatto che riesce a fare un quadro di insieme dell'istituto della pignorabilità di beni e crediti di pertinenza del Ministero della Giustizia.
Nel caso di specie il creditore dell'equa riparazione aveva tentato un pignoramento contro fondi depositati presso la Banca d'Italia appartenenti al Ministero della Giustizia.
Accogliendo gli indirizzi della Corte Europea la Corte di Cassazione conferma che i fondi del Ministero della Giustizia, comunque diversi da quelli tassativamente indicati dal D.L. n. 143 del 2008, art. 1, sono da considerarsi liberamente pignorabili.
Di seguito il testo della Sentenza della Corte di Cassazione n. 6078 del 26 marzo 2015:
Svolgimento del processo
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