Per i ricorsi ex Legge Pinto i compensi dell’avvocato vanno liquidati secondo tabelle

E' illegittima la liquidazione del compenso dell’avvocato forfetaria e al di sotto dei minimi tariffari in quanto lede il decoro della professione. Cassazione Civile Ordinanza n. 21936/2019

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Per i ricorsi ex Legge Pinto i compensi dell’avvocato vanno liquidati secondo tabelle

Talvolta, immotivatamente, per i procedimenti tesi all’ottenimento dell’indennizzo per eccessiva durata del processo le Corti d’Appello tendono a minimizzare la quantificazione delle spese e competenze maturate dal legale della parte ricorrente.

Un caso è finito avanti la Corte di Cassazione, stante l’insoddisfazione degli avvocati difensori, fra l’altro antistatari. E la S.C., con Ordinanza n. 21936 depositata in data 2 settembre 2019 ha accolto il ricorso.

E' un'occasione per la Corte di chiarire che, genericamente parlando, quindi, in tutti i processi, nella liquidazione delle competenze dell'avvocato il giudice non può scendere al di sotto dei minimi tariffari.

 

La liquidazione di somme simboliche lede il decoro della professione

Nel caso di specie la liquidazione delle spese legali operata dalla Corte d‘Appello si posizionava al di sotto dei minimi tariffari (ex D.M. 55/2014).

Interessante la motivazione della Corte di Cassazione in merito alla necessità di rispettare il minimo tariffario indipendentemente dalla liberalizzazione delle tariffe operata dal D.M. 55/14. E afferma: “non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione”.

Il giudice con adeguata motivazione potrà giustificare lo scostamento rispetto alla media tariffaria. Non potrà, invece, neppure motivandola, operare una riduzione del compenso fino a portarlo al di sotto del minimo ivi previsto.

 

Natura contenziosa per i ricorsi ex Legge Pinto

La S.C. ricorda che anche le procedure ex Legge Pinto (L. 89/2001), ai fini dell’applicazione delle tariffe professionali forensi di cui al D.M. 55/2014, sono da considerarsi di natura contenziosa e, conseguentemente, afferma la Corte, “ … trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55”.

Ricordiamo che la Tabella XII° e quella dei “Giudizi innanzi alla Corte di Appello”. A fronte di una liquidazione, nel caso concreto, di euro 405 la tabella prescrive una valore medio di € 2.775,00 per lo scaglione da 1.100 a 5.200. La riduzione massima poteva portare tale valore a euro 1.198,50.

Ed è in tale importo che la Corte di Cassazione liquida il compenso.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 21936 dep. 02/09/2019

 

 

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