Giudizi Pinto-bis e calcolo della durata del processo esecutivo e di ottemperanza

Giudizi Pinto-bis. Calcolo della fase esecutiva e del giudizio di ottemperanza per la determinazione unitaria della durata del processo. Cassazione SS.UU. Civili, Sentenza n. 19883/2019

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Giudizi Pinto-bis e calcolo della durata del processo esecutivo e di ottemperanza

L’indennizzo per l’eccessiva durata del processo la cui richiesta è regolamentata dalla Legge 89/2001 (c.d. Legge Pinto) è uno di quei temi sempre caldi soggetto a continui interventi del giudice di legittimità, del giudice delle leggi,del legislatore e del governo, in un continuo aggiustamento fra esigenze dello Stato, che tenta di frenare le cospicue richieste di pagamento causate dal perenne ritardo del sistema giustizia, e il diritto del cittadino di vedersi indennizzare per le inutili e ingiuste lungaggini patite.

Fra i temi di discussione vi è, ormai storicamente, anche il calcolo dell’ulteriore durata della fase di richiesta di indennizzo, il cosiddetto fenomeno del ricorso ex Legge Pinto su ricorsi Pinto – denominato anche fenomeno “Pinto-bis1.

Già la Corte Costituzionale (vedasi “Dichiarato incostituzionale il comma 2-bis dell'art. 2 della Legge Pinto” ) è intervenuta sulle modalità di calcolo della durata del processo Pinto da sommarsi alla durata del processo che ebbe ad originare la richiesta di indennizzo (il c.d. processo presupposto).

Si è posta anche la questione sulla opportunità/necessità del calcolo della ulteriore durata del processo esecutivo promosso al fine di tentare il pagamento da parte dello Stato di quanto dovuto a seguito di condanna ex legge 89/2001.

Ed è proprio quest’ultimo l’oggetto della decisione delle SS.UU.

 

Il quesito articolato dalla seconda sezione è il seguente:

"Dicano le S.U., alla luce da un lato della richiamata sentenza delle S.U. n. 27365 del 2009 e, dall'altro, della richiamata giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale, se la durata del processo esecutivo, promosso in ragione del ritardo dell'Amministrazione nel pagamento dell'indennizzo dovuto in forza del titolo esecutivo, costituito dal decreto di condanna pronunziato dalla Corte di Appello ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001 ed azionato appunto nelle forme del processo esecutivo, debba o no essere calcolata ai fini del computo della durata irragionevole del processo per equa riparazione e, più in generale, se la durata del processo esecutivo, promosso per la realizzazione della situazione giuridica soggettiva di vantaggio fatta valere nel processo presupposto con esito positivo, debba o no essere calcolata ai fini del computo della durata ragionevole dello stesso processo presupposto".

Al fine di comprendere l’ordinanza di rimessione è opportuno tenere in considerazione che nel fenomeno Pinto-bis il “processo presupposto” non è più il processo ordinario originario ma è il primo processo Pinto.

Il quesito allarga la disamina anche a qualunque processo esecutivo promosso in relazione alla domanda relativa al procedimento presupposto

La Sentenza delle SS.UU. in realtà non limita la propria disamina al singolo aspetto appena menzionato ma dal capitolo 3 (“L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di Legge Pinto”) in avanti, opera una ricostruzione sistematica dell’evoluzione dell’istituto che porta fino all’attuale status quo e per la quale si rimanda alla lettura del testo del provvedimento.

 

Durata del processo esecutivo nei Pinto-bis

Già le SS.UU. del 2016 si sono espresse sul calcolo della durata della fase esecutiva, non genericamente intesa, ma relativa all’esecuzione diretta ad ottenere il pagamento dell’indennizzo Pinto.

I 120 giorni per l’attivazione dell’esecuzione.

Nel 2016 le SS.UU. si espressero come segue: «ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l'esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi dell'art. 4 della I. n. 89 del 2001, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come unicum, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione».

Indirizzo che ora, le SS.UU., ritengono di dover, almeno parzialmente, rivedere. Nel far ciò la Corte richiama gli indirizzi CEDU in ordine all’eccessiva durata del processo esecutivo, ed in particolare dal caso Bozza c. Italia decisa il 14 settembre 2017 dal quale, riassumendo, estrapola i seguenti principi:

  1. la fase processuale di cognizione e quella di esecuzione hanno natura unitaria rispetto alla parte che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennizzo nei confronti dello Stato per l'irragionevole durata del processo;

  2. il privato che abbia ottenuto il riconoscimento di un credito da una sentenza emessa contro lo Stato-debitore non ha alcun onere, di norma, di avviare un procedimento distinto per ottenerne l'esecuzione forzata;

  3. la tutela accordata dall'art. 6, par.1, CEDU alla ragionevole durata del processo va riconosciuta in modo pieno ed integrale anche se la parte abbia attivato la domanda indennitaria considerando come epoca finale quella della decisione definitiva resa in sede esecutiva.

 

E afferma: “Ne consegue che la necessità del raccordo fra fase di cognizione ed esecutiva introdotta in quell'occasione attraverso il meccanismo della proposizione dell'azione esecutiva entro il termine semestrale dalla definitività del giudizio di cognizione non può trovare oggi alcuna giustificazione se il soggetto debitore è lo Stato, essendo questi tenuto ad adempiere l'obbligazione pecuniaria senza che sia possibile individuare una condotta abusiva da parte del creditore che rimanga inerte, in attesa dell'adempimento spontaneo del debitore-Stato”.

La considerazione unitaria della durata, pertanto, prescinde dal tempestivo inizio dell’azione esecutiva da parte del privato, poiché lo Stato è “tenuto ad adempiere l'obbligazione pecuniaria senza che sia possibile individuare una condotta abusiva da parte del creditore che rimanga inerte, in attesa dell'adempimento spontaneo del debitore-Stato”.

E ancora: “il soggetto-creditore nei confronti dello Stato non deve ritenersi gravato dall'onere di promuovere un giudizio volto ad ottenere l'esecuzione dell'obbligo di pagamento nei confronti dello Stato, permanendo in capo allo Stato stesso, senza alcuna soluzione di continuità, l'obbligo di adempiere il pagamento dell'indennizzo Pinto anche oltre il termine che la giurisprudenza convenzionale individua come ragionevole per tale esecuzione”.

 

Termine concesso allo Stato per l’adempimento

Chiarisce, comunque, la Corte che la considerazione unitaria delle due fasi (cognitiva ed esecutiva) non arriva a comprendere, nel calcolo complessivo della durata del processo, anche il tempo relativo all'inerzia che il creditore ha mantenuto fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio del procedimento esecutivo.

Sempre tenuto conto, altresì, dello spatium adimplendi di mesi sei e giorni 5 concesso allo stato per poter provvedere al pagamento.

L’indennizzo previsto dalla L. 89/01 riguarda i ritardi nell’erogazione del “servizio giustizia” e quindi sub judice, non anche dei ritardi dell’amministrazione.

Ne consegue che la fase esecutiva potrà ben essere calcolata in modo unitario ma a partire dall’inizio dell’esecuzione stessa, vale a dire con il pignoramento.

 

Il giudizio di ottemperanza

La seconda sezione ha inteso sottoporre alle SS.UU. anche la soluzione del quesito se il giudizio di ottemperanza attivato dal creditore in alternativa all’azione esecutiva possa essere sottoposto al limite dei 120 gg e in quale modo vada calcolato.

Le SS.UU. chiariscono che “la pronunzia adottata in tema di indennizzo Pinto, pur non avendo la forma di sentenza, ha pienamente e sostanzialmente il contenuto di un provvedimento decisorio in materia di diritti soggettivi, idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del ricorso per ottemperanza”.

Anche il giudizio di ottemperanza è volto a dare, al pari dell’esecuzione forzata, attuazione alla decisione di merito, al fine di rendere effettiva la tutela del diritto.

E conclude: “non incide sulla unitarietà fra fase di merito svolta innanzi alla Corte di appello e giudizio dì ottemperanza la circostanza che il primo si sia svolto innanzi ad un plesso giurisdizionale diverso da quello al quale spetta funzionalmente la cognizione del giudizio di ottemperanza, rilevando soltanto il tempo processuale resosi necessario per dare soddisfazione al diritto del creditore all'indennizzo ex Legge Pinto nei confronti dello Stato-debitore”.

 

 

A conclusione le SS.UU. esprimono i seguenti principi di diritto:

1. Ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi dell'art.4 della legge n.89/2001, nel testo modificato dall'art. 55 d.l. n. 83/2012, conv. nella I. n.134/2012 risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n.88/2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata nel termine di sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva.
2. Ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell'indennizzo previsto dall'art.2 della I. n.89/2001 la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia con la notifica dell'atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario.
3. Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo ex art.2 I. n. 89/2001, non va considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva, quest'ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del rìtardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
4. Il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, conv. dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997, non produce alcun effetto ai fini della ragionevole durata del processo esecutivo.
5. Il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla I. n.89/2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo.

 

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1 - Per una visione completa dei contributi in materia di Legge 89/01 pubblicati in questa Rivista vedi Indice Legge Pinto

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione SS.UU. Civili, Sentenza n. 19883 dep. 23/07/2019

 

Fatti di causa

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