La Corte Costituzionale su Legge Pinto. Ricorso proponibile in pendenza del procedimento presupposto

La Corte Costituzionale sulla Legge Pinto con Sentenza N. 88 depositata il 26/04/2018 dichiara ammissibili i ricorsi in pendenza di processo presupposto. Illegittimità costituzionale dell'art. 4.

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La Corte Costituzionale su Legge Pinto. Ricorso proponibile in pendenza del procedimento presupposto

La Corte Costituzionale con Sentenza N. 88 del 26/04/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) – come sostituito dall’art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

La norma era stata introdotta nel 2012 (governo Monti) assieme ad tutta una serie di modifiche tese a limitare l'accesso ai ricorsi per ottenre l'equo indennizzo, ridurre l'ammontare del risarcimento, rendere più oneroso l'accesso.

La norma oggetto dell'intervento aveva individuato uno stretto limite temporale (una finestra) entro cui era possibile proporre la domanda di equo indennizzo per violazione della ragionevole durata del processo, una finestra di sei mesi dal giudicato del provvedimento che definiva il giudizio presupposto, quello che aveva violato i tempi ragionevoli.

La Corte Costituzionale ricorda che aveva già sollecitato il legislatore ad intervenire sulla Legge e afferma: "Alla stregua delle considerazioni che precedono si deve concludere che, nonostante l’invito rivolto da questa Corte con la sentenza n. 30 del 2014, il legislatore non ha rimediato al vulnus costituzionale precedentemente riscontrato e che, pertanto, l’art. 4 della legge n. 89 del 2001 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto".

 

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Di seguito il testo di
Corte Costituzionale Sentenza N. 88 del 26/04/2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

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