Prestazione d'opera con contratto nullo e indebito arricchimento

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo non è ammesso l'allargamento della originaria domanda fino all'arricchimento ingiustificato. Cassazione Sentenza n. 23811/15

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Prestazione d'opera con contratto nullo e indebito arricchimento

Un team di architetti aveva prestato la propria opera professionale - incontestata nel merito - su incarico di un ente pubblico. Stante il mancato pagamento del compenso professionale gli architetti depositavano ricorso per ingiunzione ottenendo decreto ingiuntivo. Veniva proposta opposizione fondata sul fatto che il conferimento dell'incarico non si era perfezionato mancando alcuni passaggi tecnico-burocratici.

Già in primo grado veniva riconosciuta la nullità del conferimento dell'incarico ma veniva comunque - previa revoca del d.ing. - condannato l'ente al pagamento del compenso, tuttavia a titolo di indebito arricchimento.

In accoglimento del successivo gravame la Corte d’appello di Milano, dichiarava invece inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, perché nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale, con compensazione delle spese di giudizio.

Seguiva ricorso per cassazione. La Suprema Corte di Cassazione – sezione prima civile – con sentenza n. 23811 del 20/11/2015 conferma la tesi della Corte d'Appello, aggiungendo interessanti considerazioni.

La S.C. afferma che "l’eventuale accettazione del contraddittorio non sana l’inammissibilità della domanda tardivamente proposta: quale, nella specie, la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa svolta, in via gradata, con la comparsa di risposta dagli opposti attori sostanziali", essendo sottratta alla disponibilità delle parti.

La domanda di indebito arricchimento non proposta - ovviamente - nel ricorso per ingiunzione non può essere introdotta in sede di costituzione del ricorrente nel giudizio di opposizione.

Infatti, laCorte di Cassazione conclude: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile, infatti, l’introduzione, da parte dell’opposto, di un’azione nuova e diversa rispetto a quella di adempimento, per petitum e causa petendi; e , stante il regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli articoli 183 e 184 cod. proc. civile, la relativa questione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta pienamente al rilievo officioso del giudice, in virtù dei perseguimento di esigenze di concentrazione e speditezza corrispondenti ad un interesse pubblico: a nulla rilevando, in contrario, l’eventuale accettazione del contraddittorio della controparte (Cass., sez.1, 30 ottobre 2013 n.24486; Cass., sez.2, 30 novembre 2011 n.25598; Cass., sez.1, 13 dicembre 2006 n.26691)".

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione Civile sentenza n. 23811 del 20 novembre 2015:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso degli architetti V.C. e R.P., il Tribunale di Pavia ingiungeva, con ricorso emesso il 14 febbraio 2001  alla C.R.I. il pagamento della somma di lire 79.595.109, quale saldo del compenso dovuto per la prestazione professionale di progettazione della nuova sede in Pavia.

Avverso il provvedimento, la C.R.I. proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 18 aprile 2000, eccependo l’invalidità ed inefficacia del contratto, stipulato senza la preventiva deliberazione del Comitato provinciale di Pavia e la successiva ratifica del Comitato centrale: con la conseguenza che gli impegni di spesa dovevano ritenersi assunti in proprio dai sottoscrittori degli atti di conferimento.

Costituendosi ritualmente, gli architetti replicavano che l’incarico era stato loro conferito dal Comitato provinciale di Pavia, per un compenso correlato alle tariffe professionali, ed era stato regolarmente assolto con la redazione di un progetto esecutivo, completo di computo metrico estimativo, consegnato al Comitato provinciale della C.R.I., così da consentirne l’esame anche al Comitato centrale;

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