Criteri di qualificazione della natura artigiana per accedere al relativo privilegio
Nella insinuazione al passivo come si qualifica la natura artigiana per l'ammissione al privilegio ex art 2751 bis n. 5 c.c. Sentenza Sezioni Unite n. 5685/2015

Interessante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul sentito tema dell'ammissione al privilegio artigiano (art art 2751bis c.c.) in sede di ammissione del credito al passivo del fallimento.
Si ricorda che proprio in quanto particolarmente sentito, l'allora governo Monti mise mano all'art 2751bis volendo chiarire una volta per tutte che una impresa qualificata come artigiana in Camera di Commercio doveva essere ammessa al relativo privilegio (vedasi in proposito questo ARTICOLO).
Ma le cose non sono mai così facili come sembrano. Una immediata successiva giurisprudenza aveva già avuto modo di chiarire che la qualifica di imprenditore artigiano deve essere ricostruita sulla corretta interpretazione dell'art. 2083 del codice civile.
La sentenza delle Sezioni Unite in commento abbraccia questo filone giurisprudenziale con alcune considerazioni e motivazioni che la rendono un punto di riferimento per l'interprete.
Nel delineare la risposta al quesito se vi sia modifica interpretativa ante e post modifica dell'art 2751bis le Sezioni Unite assegnano analoga definizione di qualifica artigiana in entrambi i casi.
Il tema principe affrontato dalla odierna sentenza, tuttavia, è peculiare: se i limiti dimensionali fissati dalla legge fallimentare possano costituire un criterio utilizzabile al giudice per attrribuire carattere artigiano - o meno - all'mpresa richiedente il privilegio artigiano in sede di richiesta di ammissione del credito al passivo del fallimento.
Il Tribunale del merito, infatti, aveva negato il privilegio artigiano sulla considerazione che la richiedente - poi ricorrente in Cassazione - aveva superato, seppur di poco, i limiti di fatturato indicati dalla legge fallimentare per la fallibilità dell'insolvente.
Secondo le Sezioni Unite tale criterio è un non senso: non posso essere utilizzati i criteri di fallibilità per qualificare la natura artigiana del creditore. Afferma, infatti: " ... si deve escludere ogni rapporto tra le disposizioni dell'art 1 l.f. in tema di requisiti di fallibilità con la tutt'affatto diversa questione della sussistenza della natura di impresa artigiana, desumibile, in base alla normativa ratione temporis applicabile di cui si è dianzi detto, in ragione dei criteri stabiliti per l'individuazione del piccolo imprenditore".
Secondo la S.C. l'unico criterio rimane quello dell'art. 2083 c.c che definisce piccolo imprenditore l'artigiano che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
E a titolo di esempio la Corte di Cassazione fa proprio il ragionamento del ricorrente: "Come correttamente osservato dal ricorrente, ad esempio,è evidente che un artigiano orafo,che per creare i propri gioielli utilizzi metalli e pietre preziose, avrà un volume d'affari di un certo rilievo dovuto al valore intrinseco degli oggetti creati e successivamente venduti, derivante dalle materie prime utilizzate anche se abbia svolto la propria attività di persona e senza dipendenti".
Di seguito il testo della Sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 5685 del 20/03/2015
Svolgimento del processo
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