Qualificazione di consumatore per l'avvocato che agisca in privato

Il professionista (avvocato) diventa consumatore qualora contratti con un professionista oltre la propria sfera professionale. Corte Giustizia Comunità Europea Sentenza 3/9/15 (C-110/14)

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Qualificazione di consumatore per l'avvocato che agisca in privato

Il tema della qualificazione del "consumatore" ai sensi delle norme europee - e codice del consumo - è di particolare importanza stante il diverso trattamento giuridico - con la relativa diminuzione dei diritti in capo alla parte non professionista - che subisce il rapporto nel passare da contratto con il consumatore a contratto B2B.

In particolare se il consumatore sia un libero professionista e, in particolare, se questo libero professionista abbia la possibilità - per qualità della formazione - di essere comunque uno specialista della materia, come nel caso dell'avvocato.

Alla Corte di Giustizia Europea - causa C‑110/14 -  era stato sottoposto il seguente quesito:

«Se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 debba essere interpretato, relativamente alla definizione della nozione di “consumatore”, nel senso che include, o, al contrario, nel senso che esclude da tale definizione una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito quando lo scopo del credito non sia specificato e dal contratto risulti esplicitamente come garante ipotecario lo studio legale della stessa persona fisica».

Secondo la CGCE qualora un avvocato agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale e stipuli con una persona fisica o giuridica, la quale agisce nell’ambito della sua attività professionale, un contratto non correlato all’esercizio della professione legale, segnatamente in quanto privo di collegamento con l’attività del suo studio, versa in uno stato di inferiorità che va tutelato.

La CGCE, alla conclusione delle proprie motivazioni esprime il seguente principio:

"L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante".

 

Di seguito il testo di Corte Giustizia Comunità Europea causa C‑110/14 Sentenza 3 settembre 2015:

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 settembre 2015

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