La responsabilita' del Direttore dei Lavori secondo la Cassazione

Il geometra direttore dei lavori risponde anche dell'errato calcolo delle strutture. Cass. 7370/15

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La responsabilita' del Direttore dei Lavori secondo la Cassazione

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione (risolto con sentenza del 13 aprile 2015 n. 7370) riguarda, fra le altre cose, l'ambito della responsabilità del Direttore dei Lavori, incaricato dal committente; argomento strettamente legato al contenuto dell'incarico che viene ridefinito - con questa importante sentenza - dalla Corte di Cassazione.

Chiamata in giudizio l'impresa per la comparsa di gravi difetti dell'immobile, quest'ultima chiamava in causa il direttore dei lavori. Emergevano dalla CTU vari e tanti difetti ma ciò che interessa è che parte delle lamentele riguardavano la progettazione ed i calcoli strutturali.

Il geometra terzo chiamato, infatti, mero direttore dei lavori e non anche progettista, fondava la propria tesi difensiva sull'assunto che nulla poteva essergli richiesto in osservanza dei propri obblighi professionali se non un vigile ed attento controllo della corrispondenza fra progetto e opera costruenda; " ... ribadisce che egli aveva l'incarico di direttore dei lavori architettonici ed era tenuto a sovrintendere alla mera conformità della costruzione al disegno progettuale ... ".

Lamenta, infatti, il ricorrente geometra un vizio della sentenza d'appello per "omessa od insufficiente motivazione, sul rilievo che i difetti di costruzione accertati dalla CTU attengono a patologie strutturali della costruzione, la cui esecuzione era affidata al progettista delle strutture ing. L., ed attiene a calcoli in cemento armato che egli - nella sua qualità di geometra - non ha eseguito e per legge non avrebbe potuto eseguire, trattandosi di competenze riservate agli ingegneri".

La Corte d'Appello non aveva accolto questa impostazione e la Corte di Cassazione conferma il costrutto logico della prima.

E' il contenuto stesso dell'incarico di Direzione dei Lavori che viene, in qualche misura, rivisto dalla sentenza n° 7370/2015, parendo secondo la Suprema Corte assai riduttiva la nozione di tale contenuto che lo stesso DD.LL. promuove in corso di causa. Secondo la Corte, il DD. LL. non può e non deve limitarsi alla mera verifica della conformità dell'opera al progetto, ma deve esaminare la fattibilità e la regolarità del progetto stesso.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "Il direttore dei lavori è la persona di fiducia del committente, incaricata di sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall'appaltatore e dal personale di cui questi si avvalga (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. 2, 29 agosto 2013 n. 198 95), intervenendo per tempo anche solo a fermarne l'esecuzione, qualora questa manifesti vizi o difetti".

Tali "nuove" competenze del Direttore dei Lavori arrivano al punto di coinvolgerlo anche nei calcoli strutturali, cosiddetti calcoli dei cementi armati. Afferma la Corte di Cassazione "... il geometra direttore dei lavori, pur se non competente per l'esecuzione dei calcoli in cemento armato, fosse o dovesse essere competente a valutare in corso d'opera come l'appaltatore ed i suoi ausiliari, ivi incluso l'ingegnere progettista delle strutture, eseguissero il loro lavoro, sì da rilevare per tempo i gravi difetti delle opere, prima che esse venissero completate in termini talmente difettosi da avere addirittura sollecitato un ordine di sgombero da parte dell'autorità, a causa del pericolo di crollo.".

E conclude esprimendo un principio che andrà a modificare l'attuale prassi di divisione dei compiti nei cantieri edili: "Il direttore dei lavori, nell'accettare l'incarico, deve poter garantire al committente quanto meno una tale capacità di supervisione e di controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti. Qualora una tale capacità non abbia o non possa esercitare, è tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare specificamente fin dall'origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze.".

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione sentenza del 13 aprile 2015 n. 7370.

 

Svolgimento del Processo

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