Sull'attendibilità dell'esame grafico di copie fotostatiche di scritture
Sull'attendibilità di un esame grafico su copie fotostatiche di scritture in un giudizio di querela di falso si è espresso il Tribunale di Perugia, Sentenza n. 2313 del 13/10/2016

La recentissima sentenza del Tribunale di Perugia n. 2313/2016, pubblicata il 13.10.2016, affrontando il problema dell'attendibilità di un esame grafico di copie fotostatiche di scritture in un giudizio di querela di falso, ha sancito il seguente principio di diritto:
“In sede di querela di falso, laddove la parte che sostenga l'autenticità della sottoscrizione abbia omesso senza congrue giustificazioni di provvedere al deposito dell'originale della scrittura contestata di cui aveva la disponibilità materiale e giuridica, nonostante il reiterato ordine di esibizione emesso dal Giudice, e al contempo la conformità all'originale della copia della scrittura acquisita in giudizio e oggetto di perizia calligrafica non sia stata contestata da alcuno dei convenuti, nei casi in cui il CTU ritenga che la fotocopia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione grafologica, il giudizio espresso a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato, è da considerarsi attendibile ”.
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E' il caso di segnalare come in merito al problema dell'attendibilità di un esame grafico condotto su copie fotostatiche di documenti, la Corte di Cassazione non si sia sempre espressa in modo uniforme. Recentemente, la Cass. Civ., Sez. VI-2, con l'ordinanza n° 20484 del 29.09.2014, ha statuito che “in effetti soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione” con un richiamo espresso ad una precedente pronuncia (Cass. Civ., Sez. II, n. 1831 del 18.02.2000) secondo la quale “Solo se compiuta sul documento originale – in relazione al quale è configurabile l’accertamento dell’autenticità -la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore. Tale attribuzione non potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia (…)”.
Diversamente, secondo altro orientamento (Cass. Pen., n. 42938 del 21.11.2011) “Nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull’originale e non su di una copia fotostatica”. (conforme, Cass. Pen., n. 7175 del 03.07.1979).
La dottrina e la giurisprudenza più attente osservano però come il contrasto, in verità, sia solo apparente, essendo opposti gli obiettivi che un'indagine grafologica si propone con riguardo al procedimento di verificazione di una scrittura, nel quale appare necessario l'esame grafico dell'originale la cui sottoscrizione è disconosciuta, piuttosto che nel caso di querela di falso.
In proposito, osserva lucidamente il Tribunale di Messina, con sentenza del 27 novembre 2002: “Non si ignora che, con riferimento al procedimento di verificazione di scrittura privata disconosciuta (art. 217 c.p.c.), ossia in ambito argomentativo bensì diverso ma contiguo, trovasi pacificamente affermato in giurisprudenza un principio apparentemente in contrasto, e cioè che all’istanza di verificazione può darsi corso (e la verificazione utilmente essere compiuta) solo se è acquisito al processo l’originale della scrittura medesima. ...(omissis) dato che il sistema di fotocopiatura, prestandosi a svariate manipolazioni, non garantisce nemmeno l'unicità dell'atto riprodotto e, quindi, che il sottoscrittore abbia partecipato alla redazione dell'atto” (così ex multis Cass. 18 febbraio 2000, n. 1831; 19 ottobre 1999 n. 11739). Il contrasto tra i due orientamenti è, però, solo apparente come può comprendersi alla luce del su evidenziato obiettivo dell’indagine di verifica e della peculiare utilità che, rispetto ad esso, solo l’analisi dell’originale può offrire: obiettivo che è esattamente opposto a quello che un’indagine grafologica si propone nel caso di querela di falso. Mentre infatti nel caso del procedimento di verificazione si tratta di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore, partendosi da una situazione in cui tale attribuzione è esclusa a seguito del tempestivo disconoscimento, nel caso del giudizio di falso si tratta, all’opposto, di smentire detta attribuzione superando la forza dimostrativa legale che di essa discenda dalla natura dell’atto (atto pubblico o scrittura privata riconosciuta). Mentre nella prima direzione (verificazione) l’utilizzo della copia non può mai dare risultati di certezza (…) ,nella direzione opposta (accertamento del falso) quest’ultimo limite sussiste solo se l’accertamento tecnico condotto sulla copia, in ipotesi, non consenta di negare l’attribuzione della firma al suo apparente sottoscrittore, ma non quando esso già lasci emergere, senza margini di dubbio, la falsità dell’atto. Rispetto a tale fine dimostrativo, ove adeguatamente motivato sul piano tecnico grafologico, nessuna utilità aggiuntiva potrebbe apportare l’analisi dell’originale, non essendo logicamente ipotizzabile che lo studio di questo possa condurre a far ritenere autentico quello che l’analisi della copia (conforme all’originale) ha già dimostrato essere falso” (Tribunale di Messina, sentenza del 27 novembre 2002).
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In conclusione, è data riscontrarsi in giurisprudenza una certa uniformità di valutazioni da una parte in ordine alla possibile attendibilità di una perizia grafologica eseguita su semplici copie fotostatiche di scritture nell'ambito dei procedimenti per querela di falso e nei giudizi penali, dall'altra in ordine alla sua inutilizzabilità al fine della verificazione di scritture di cui agli artt. 216 e ss. c.p.c.
Sennonchè, la sopra citata ordinanza della Cassazione Civ. n° 20484 del 29.09.2014, parrebbe aver tratto in inganno alcuni operatori inducendoli a optare per una generale inattendibilità di un esame grafico di copie fotostatiche a qualsivoglia fine, quando invece, con la massima sopra ritrascritta, la Suprema Corte osservava solamente come il problema della riconducibilità della sottoscrizione al suo reale autore, e dunque con esclusivo riguardo al procedimento di verificazione di scritture private, non potesse trovar soluzione mediante una perizia grafologica su copie fotostatiche. A tal proposito, le sopra riportate motivazioni della sentenza del Tribunale di Messina del 27 novembre 2002 chiariscono come, quando l'obiettivo sia invece la semplice dimostrazione di un falso (e non la precisa riconducibilità di una firma a un determinato autore), anche l'esame grafico di una copia possa ritenersi utilizzabile.
D'altronde, detta ammissibilità non è stata praticamente mai confutata in ambito penale, e dunque in un ambito in cui all'accertamento di un falso dovrebbe pervenirsi, almeno teoricamente, con un grado di probabilità della contraffazione ancor più elevato che in sede civile, quando dalla sua declaratoria possa dipendere la condanna di un imputato. E' chiaro che a tali fini valutativi possano venir in considerazione anche ovvie ragioni di politiche criminale, ma non dimentichiamoci che anche il giudizio di cui agli artt. 221 e ss c.p.c. non è certo scevro di interessi pubblicistici, tanto da essersi prevista l'indispensabile partecipazione del Pubblico Ministero.
Detta soluzione, d'altronde, è in armonia con la nozione di comune esperienza per cui generalmente è ritenuto assai più semplice pervenire a un giudizio di falsità, piuttosto che attribuire con certezza la riconducibilità di una firma a un ben determinato autore.
E infatti, una vecchia massima di Salvatore Ottolenghi, padre della Polizia Scientifica Italiana, recita:
“Il falso è facile da dimostrare. Il vero è quasi impossibile”.
Una fotocopia di buona qualità fornisce gli stessi identici parametri delle nuove firme digitali che ormai dilagano nelle banche ed in altri uffici, e ben può ritenersi periziabile quando lo scopo consista nell'accertamento di un falso.
Diverse pubblicazioni americane, d'altronde, dimostrano l’asimmetria che un Consulente Tecnico, paradossalmente, si trova ad affrontare: in tutte le biometrie (e la scrittura è una di quelle) è sempre possibile trovare un numero più o meno elevato di differenze morfologiche, cinematiche e di variabilità che giustifichino ampiamente il parere di falsità; ma non esiste alcun modo per “dimostrare” con assoluta certezza che una determinata scrittura sia attribuibile ad una specifica persona, in virtù del fatto che la scrittura è di per sè una biometria “varabile” (ne consegue che il “parere positivo di riconducibilità della sottoscrizione” nell'ambito per esempio del giudizio di verificazione sconterà sempre un certo grado di approssimazione, e sarà quindi opportuno che a tal fine l'esame grafico sia condotto esclusivamente sull'originale).
Avv. Mattia Roberto Cappello
del Foro di Milano
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Di seguito il testo di
Tribunale di Perugia Sentenza n. 2313 del 13/10/2016:
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
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