Compravendita senza Certificato di Agibilità: conferme della Cassazione
Il promittente acquirente può rifiutarsi di stipulare il rogito definitivo qualora il promittente venditore non consegni il certificato di agibilità dell'immobile e ottenere il risarcimento danni. Cassazione Sentenza n. 2438/16

Avanti la Corte di Cassazione - la quale decide con Sentenza n. 2438 del 08/02/2016 - ritorna la tematica della compravendita di immobile privo di Certificato di Agibilità, in particolare, nel caso di specie, parte promittenre acquirente rifiutava di stipulare il contratto definitivo a fronte della mancata consegna del certificato di agibilità dell'immobile oggetto del trasferimento.
Sulla tematica la Corte di Cassazione ha già avuto modo di esprimersi e citiamo Sent. Cass. 17707/2011 richiamata in questo articolo: "Compravendita senza certificato di abitabilità".
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte 2438/16 era incontestata la circostanza che al momento della stipula del contratto definitivo il promittente venditore non era stato in grado di consegnare il certificato di agibilità.
Secondo la Corte, l'obbligo di consegnare il certificato di agibilità o di abitabilità grava ex lege sul venditore, in base all'art. 1477 c.c., comma 3, anche qualora il mancato rilascio dipenda da una persistente inerzia del Comune nei confronti del quale sarà lo stesso venditore a doversi attivare.
Ne consegue la legittimità del rifiuto del promissario acquirente a stipulare il rogito definitivo in carenza di tale consegna.
Secondo la S.C. tale rifiuto del promittente acquirente " ... è giustificato, poichè l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene".
Ma l'acquirente può, altresì, vantare una richiesta di danni per il mancato acquisto. Secondo la S.C. "la consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto del contratto ... integra un'obbligazione incombente sul venditore". Ne consegue, sempre secondo la Corte, che " ... l'inadempimento di questa obbligazione è ex se foriero di danno emergente, perchè costringe l'acquirente a provvedere in proprio, ovvero a ritenere l'immobile tal quale, cioè con un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente avrebbe, a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato all'alienazione a terzi".
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sentenza n. 2438 del 08/02/2016:
Considerato in Diritto
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