Decreto Ingiuntivo: il ritardo della notifica non impedisce l'esame del merito
Nel giudizio di Opposizione a Decreto ingiuntivo notificato oltre i termini il giudice deve esaminare il merito della domanda. Cassazione Sentenza n° 3908/16

Nel caso di specie, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, parte ingiunta proponeva opposizione eccependo la notifica del decreto monitorio oltre il termine. Parte opposta senza porre in discussione l'inefficacia del decreto per la tardiva notificazione chiedevano in via riconvenzionale domanda di pagamento per la stessa somma di danaro.
Parte opponente otteneva la revoca del decreto ingiuntivo e con sentenza appellata, la Corte d'Appello osservava che il decreto era divenuto inefficace, perchè notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., così come eccepito dall'opponente, reputando che l'accoglimento dell'eccezione determinasse "il superamento delle altre questioni controverse oggetto dei motivi di gravame".
Parte creditrice ricorre per cassazione lamentando che le corti del merito non avessero esaminato il merito della domanda di pagamento.
Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n° 3908 del 29 febbraio 2016) doglianza prospettata dal ricorrente è fondata.
Secondo la Suprema Corte: " ... l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale ... ".
A aggiunge: "Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio".
Di seguito il testo di:
Corte di Cassazione Civile, Sentenza n° 3908 del 29/02/2016:
Svolgimento del processo
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