Forma dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

L'opposizione agli atti esecutivi è l'unico rimedio esperibile contro l'assegnazione del credito e va proposta con ricorso. Un interessante sunto in materia di opposizione all'esecuzione. Cass. Sent. n. 2490/16

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Forma dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Parte esecutata proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 cod. proc. civ. mediante notifica di un atto di citazione. Il deposito del fascicolo contenente la citazione avveniva tuttavia oltre i termini previsti per la proposizione dell'opposizione, vale a dire 20 giorni. Parte opposta rilevava l'innammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta con citazione e non con ricorso.

Il giudice del primo grado aveva respinto l'eccezione di inammissibilità ritenendo che il giudizio di opposizione sarebbe stato correttamente introdotto. La questione viene affrontata dalla Corte di Cassazione la quale decide con Sentenza n. 2490 del 08/02/2016.

E' noto che sia per le opposizioni agli atti esecutivi (ex. art. 617 c.p.c) che per le opposizioni all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) le modalità di introduzione del giudizio variano a seconda che l'esecuzione sia iniziata oppure non sia ancora iniziata.

Si riporta l'art. 617 cod. proc. civ.

1. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480, terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
2. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

 

Non solo. Come ricorda la Suprema Corte, "la riforma attuata con la L. n. 52 del 2006, innovando rispetto al passato, ha rimodulato il giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli altri esecutivi introdotto dopo l'inizio dell'esecuzione configurandone una struttura bifasica". Una prima fase è diretta ad esaminare l'istanza di sospensione dell'esecuzione che si conclude "con l'ordinanza che, ai sensi dei novellati artt. 616 e 618 c.p.c., decide sulla sospensione, comunque non idonea al giudicato. Si prevede quindi una fase di merito che si svolge secondo il rito di cognizione ordinario, è esterna al processo esecutivo e si conclude con una sentenza idonea al giudicato".

Quindi l'opposizione all'esecuzione con esecuzione già iniziata deve necessariamente essere introdotta con ricorso.

Nel caso di specie si inserisce un ulteriore tema, riguardante la fattispecie di opposizione utilizzabile per impugnare o, comunque, opporsi, al provvedimento di assenazione del credito. Afferma la Corte: " ... il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo". Quindi, in tutti i casi va proposto un separato ricorso in opposizione all'assegnazione.

Quanto alle forme del giudizio di merito è opportuno citare Corte di Cassazione n. 27527/14, secondo la quale  " ... l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena ... ". Per i giudizi del rito lavoro andrà proposta con ricorso mentre per i giudizi di cognizione ordinaria con atto di citazione.

Nel caso di specie l'opponente aveva pasticciato con le procedure poiché volendo approfittare della notifica della citazione introduttiva della fase di merito di una precedente opposizione fra le stesse parti aveva ritenuto di poter inserire nello stesso atto di citazione anche una ulteriore opposizione al provvedimento di assegnazione. Cosa, abbiamo visto, non possibile.

 

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 2490 del 08/02/2016:

 

Svolgimento del processo

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