Impignorabili gli animali domestici

Il pignoramento degli animali domestici è da oggi vietato. Modifica dell'art. 514 c.p.c. introdotta dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221

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Impignorabili gli animali domestici

Oggi 2 Febbraio 2016 entra in vigore la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 titolata "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"  e pubblicata in Gazzatta Ufficiale n.13 del 18 Gennaio 2016 che contiene al suo interno una norma curiosa ma senz'altro di civiltà.

Si tratta dell'art. 77 che va a modificare l'art. 514 del codice di procedura civile titolato, quest'ultimo, cose mobili assolutamente impignorabili. L'art. 77 recita come segue.

Art. 77
Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile

1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».

Trattati, pertanto degli animali di affezione o da compagnia presenti presso la casa del debitore i quali devono essere senza fini produttivi, alimentari o commerciali. Ancora pignorabili, in questo caso gli animali, seppur domestici, presenti un un allevamento di razza, o gli animali presenti nelle aie, a scopo alimentare o commerciale.

Andrà chiarito se il concetto di animale da compagnia sia ampio e soggettivo o debba applicarsi un concetto oggettivo in parte già delineato da provvedimenti quale il regolamento Ce 576/13 secondo il quale sono animali da compagnia i cani, i gatti, i furetti e gli invertebrati ma cosa dire della civetta che oramai è tanto in voga (dal film Harry Potter in poi), i conigli d'angora o altro del genere. Gli animali acquatici ornamentali definiti dalla direttiva 2006/88/CE sarebbero gli  anfibi i rettili.

Impignorabili anche gli animati tenuti a scopi terapeutici, la cosiddetta pet-terapy o nel caso del cane accompagnatore del non-vedente.

 

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