La CTU fra mezzo di prova e mezzo istruttorio

La consulenza tecnica deve essere ammessa per provare il nesso eziologico fra fatti ed eventi provati in causa. Cassazione Sentenza n. 17685/16

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La CTU fra mezzo di prova e mezzo istruttorio

Strigliata della Corte di Cassazione (con Sentenza n. 17685 del 07 settembre 2016) al Tribunale di Verona e relativa Corte d'Appello per non aver ammesso una pur richiesta Consulenza Tecnica d'Ufficio. E senza mezzi termini, se si legge in sentenza: "Pertanto ha carattere di motivazione apparente quella del giudice che eluda la decisione di merito, rifiutando l'ammissione di consulenza tecnica in queste circostanze".

La sentenza è di peculiare interesse perché cerca di individuare lo stretto confine che divide l'inammissibilità della CTU qualora sia richiesta a "fini esplorativi" e l'ammissibilità della CTU per effettuare valutazioni, e conseguenti ricerche, aventi stretto tenore tecnico e non portabili dalla parte attraverso altri strumenti.

Più volte abbiamo indicato in questa rivista provvedimenti di inammissibilità della Consulenza Tecnica d'Ufficio che miravano a non coprire con la relazione tecnica mancanze istruttorie di chi, secondo i principi della domanda, aveva l'onere della prova (vedasi "La Corte di Cassazione e i limiti del CTU nella ricerca della prova" oppure "Ancora sui limiti della formazione della prova a mezzo di CTU"), in particolare carenze di produzione di documenti.

La questione concreta riguardava una richiesta di accertamento e conseguente richiesta di danni per superamento della normale tollerabilità ex art. 844 del codice civile per le immissioni moleste prodotte da uno sfasciacarrozze che lavorava con una pressa rumorosa in una zona densamente abitata. Secondo il Tribunale, che aveva sentito i testi ma non ammesso la CTU, non vi era prova certa nè del superamento dei limiti di tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., nè dei danni al fabbricato nel quale tutte le persone coinvolte nella vicenda abitavano o lavoravano, e neppure che tutto quanto allegato e lamentato cagionasse con nesso eziologico certo, un danno alla salute.

Eppure i testimoni avevano riferito di "fumo nero" che usciva dall'attività, di forti rumori; riferivano anche di "fessurazioni nei muri interni e nei soffitti"; la parte aveva prodotto certificati medici che riguardavano il cattivo stato di salute. Provati i fatti e provati i danni, secondo il giudice del merito, la parte non avrebbe provato il nesso eziologico e, pertanto, la relativa domanda andava respinta.

Di diverso parere è la Suprema Corte. La quale afferma: "La consulenza tecnica può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche ... in tal senso la valutazione del rapporto eziologico tra i fatti documentati in causa e la loro rilevanza sulla solidità dell'immobile e sulla salute degli attori, che lamentano tra l'altro ipertensione e affezioni dermatologiche, appare senz'altro ipotesi ineludibile in cui è indispensabile il conforto specialistico".

 

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Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Sentenza n. 17685 del 07/09/2016:

 

Svolgimento del processo

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