La rinuncia al decreto ingiuntivo e necessità - o meno - della relativa accettazione

La rinuncia a decreto ingiuntivo notificata alla parte ingiunta necessita dell'accettazione di quest'ultima per determinarsi l'estinzione del giudizio ex art 306 cpc? Cassazione civile Sentenza n. 110/16

Tempo di lettura: 2 minuti circa
La rinuncia al decreto ingiuntivo e necessità - o meno - della relativa accettazione

Ottenuto un decreto ingiuntivo e notificato lo stesso ai debitori, per cambio di idea del creditore sulla procedura da utilizzare, quest'ultimo provvedeva a notificare la rinuncia al decreto ingiuntivo ottenuto prima della scadenza del termine per l'opposizione.

Ciò nonostante l'ingiunto proponeva opposizione adducendo motivi di merito e processuali.

Nel contenzioso fra le parti veniva in rilievo la questione riguardante la necessità o meno dell'accettazione da parte dell'ingiunto potenziale opponente affinché si  potessero considerare integrati gli estremi previsti dall'art. 306 cod. proc. civ. per la declatatoria di estinzione del procedimento.

Il caso viene portato fino alla Corte di Cassazione la quale decide con Sentenza n. 110 del 07/01/2016.

Secondo parte ricorrente, momento distintivo della fattispecie consiste nell'avere l'ingiunto provveduto alla successiva opposizione al decreto ingiuntivo, cosicché potendosi affermare, sempre secondo il ricorrente, che l'accettazione non sarebbe stata necessaria solo se, scaduti i termini per l'opposizione, l'ingiunto non l'avesse proposta.

Nelle considerazioni della Suprema Corte il richiamo, in particolare, va all'ultimo comma dell'art. 643 c.p.c. secondo il quale "la notificazione determina la pendenza della lite". Dovrebbe significare tale inciso che l'ingiunto diviene parte del procedimento  - e quindi parte ai sensi del primo comma dell'art. 306 cpc - alla ricezione della notifica? Se così fosse l'accettazione dell'ingiunto dovrebbe sempre esservi ai fini dell'art. 306 cpc.

Tuttavia, la Corte di Cassazione motiva diversamente. A fronte del dato letterale sul momento determinativo della pendenza della lite, la S.C., tuttavia, ritiene che la qualifica di parte non venga assunta per il solo fatto che vi sia pendenza di una lite.

Precisamente la Suprema Corte afferma: "Le considerazioni sopra esposte permettono di attribuire alle modalità operative della estinzione per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., un valore generale che non è influenzato dalla portata dell'art. 643 c.p.c., comma 3 secondo la quale la pendenza della lite è data dalla notifica del provvedimento monitorio: invero nella interpretazione della Corte ... , alla quale il Collegio ritiene di adeguarsi, la seconda norma disciplina la costituzione del contraddittorio e gli effetti sostanziali e processuali del ricorso (tra i quali l'interruzione della prescrizione o la prevenzione ai fini della individuazione del giudice competente): dunque la sola "pendenza della lite" non determina l'assunzione della qualità di parte in capo al soggetto ingiunto e, dunque, nemmeno il venir in essere di un diritto , da parte dello stesso, di condizionare la rinuncia agli atti del giudizio monitorio con la propria accettazione".

 

Di seguito il testo di Corte Cassazione civile Sentenza n. 110 del 07/01/2016;

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati