Momento perfezionativo della notifica ai sensi dell'art. 140 cpc

Breve ripasso della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia) con una sentenza della Corte di Cassazione: Sentenza n. 137 del 08/01/2016

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Momento perfezionativo della notifica ai sensi dell'art. 140 cpc

Non trovando il destinatario della notifica l'Ufficiale Giudiziario provvedeva ad eseguire gli incombenti di cui all'art. 140 cod. proc. civ. tuttavia commettendo un errore nella indicazione del nome (il cognome, invece, risultava esatto) nell'avviso affisso alla porta dell'abitazione. La notifica veniva contestata fino alla Corte di Cassazione, la quale decideva con Sentenza n. 137 del 08/01/2016.

Con brevi cenni la Suprema Corte tratteggia i dati salienti della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. che vale la pena ripercorrere.

Per comodità riportiamo l'art. 140 del codice di procedura civile:

Art. 140
(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento

Quanto all'avviso al destinatario, riportiamo anche l'art. 48 delle disposizioni di attuazione:

Art. 48 disp.att.c.p.c.
(Avviso al destinatario della notificazione)

L'avviso prescritto nell'articolo 140 del codice deve contenere:
1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;
3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

Secondo la Corte di Cassazione: " ...  la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale".

Ricorda anche che "La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione",con la conseguenza che "Per effetto di tale pronuncia, di immediata applicazione, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione".

Quanto all'errore dell'indicazione del nome, poiché "l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta" e datosi che nel condominio era presente solamente una persona con il cognome del destinatario, "il procedimento notificatorio, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si è validamente perfezionato decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, senza che sia ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa della convenuta, nella cui sfera di conoscibilità il predetto atto è pervenuto".

 

[[Aggiornamento del 20/04/2021

Vedi ora anche "Prova perfezionamento notifica postale di atto impositivo o processuale per irreperibilità relativa. Sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa o necessario l'avviso di ricevimento del CAD? SS.UU. Sentenza 10012/2021"]]

 

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Di seguito il testo di

 

Corte Cassazione civile Sentenza n. 137 del 08/01/2016

 

Svolgimento del processo

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