Niente risarcimento danni al pedone che scivola sul ghiaccio

Il pedone ha il dovere di guardare per terra per evitare le lastre di ghiaccio e quindi niente risaricimento. Cassazione Sent, n. 5622/16

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Niente risarcimento danni al pedone che scivola sul ghiaccio

Tizia agiva in giudizio nei confronti del Comune, ente gestore della strada, chiedendo il risarcimento dei danni riportati per essere scivolata e caduta rovinosamente a terra a causa di una lastra di ghiaccio presente nella zona di attraversamento pedonale.

Il caso viene portato all'attenzione della Corte di Cassazione civile la quale decide con Sentenza n. 5622 depositata in data 22 marzo 2016, su ricorso della stessa infortunata dopo aver visto respinta la domanda sia in primo che in secondo grado.

Il ricorso verte attorno all'interpretazione e ambito aplicativo dell'art. 2051 c.c.

La S.C. coglie l'occasione per riassumere i criteri di valutazione della Pubblica Amministrazione nella gestione dei beni demaniali, citando in primis la concreta possibilità di esercitare il potere/dovere di controllo sulla cosa gestita e in secondo luogo sottolineando la possibilità per la P.A. di liberarsi dalla responsabilità provando il fatto del terzo. Più precisamente si legge in motivazione: " ... in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 ... ". E ancora afferma che l'amministrazione è " ... liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione ... ".

Venendo al caso concreto, secondo le Corti del merito, poi con conferma della Suprema Corte "non era possibile per il comune porre in essere un'attività così imponente come quella che sarebbe stata necessaria per liberare da neve e ghiaccio l'intero territorio comunale". Non solo; secondo la Corte il pedone deve fare la sua parte prestando particolare attenzione alla situazione della strada, viste le condizioni climatiche, e afferma: " l'incidente si è verificato perchè la ricorrente non aveva osservato la necessaria prudenza richiesta dalla situazione climatica eccezionale (ampiamente nota e riconoscibile), che avrebbe imposto la massima attenzione per evitare di transitare sulle lastre di ghiaccio che si erano formate sul manto stradale, peraltro di non difficile individuazione", concludendo: "La mancata osservanza da parte della danneggiata anche del minimale precetto di diligenza consistente nel guardare per terra onde evitare di calpestare visibili lastre di ghiaccio nell'impegnare l'attraversamento pedonale, unitamente alle particolari circostanze atmosferiche che avevano reso impossibile la completa liberazione dell'intero territorio comunale da neve e ghiaccio, sono state ritenute circostanze idonee ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito".

Non è la prima volta che la Corte di Cassazione conferma il dovere di diligenza da parte del pedone e la sua corresponsabilità se non completa responsabilità causativa del proprio danno, chiarendo altresì implicitamente che non esiste un "diritto al risarcimento" per il solo fatto che si è verificato un danno. In questa rivista, ad esempio, si cita Cassazione Sentenza n. 12721/15 in questo articolo: "Investito sulle strisce pedonali: non sempre il pedone ha ragione".



Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 5622 22/03/2016:

 

Svolgimento del processo

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